A decorrere dal 1° marzo 2025 è in vigore il Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19 recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
In considerazione degli eccezionali rincari dei prezzi all’ingrosso delle scorse settimane, il provvedimento stanzia 3 miliardi di euro per l’energia, tra famiglie e imprese, in risposta alla necessità di introdurre misure di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e il gas.
Dal lato delle imprese: per quelle con potenza installata sopra ai 16,5 kW vengono ridotti, per sei mesi, gli oneri generali di sistema; per quanto riguarda le imprese energivore, inoltre, lo Stato anticiperà i versamenti delle quote di CO₂ per un valore di 600 milioni di euro, a valere sulle aste ETS, e sarà creato un Fondo apposito finalizzato a ridurre gli impatti dei versamenti stessi.
Dal lato delle famiglie, viene potenziato il bonus sociale e ampliata la platea dei clienti domestici vulnerabili.
Sia per le famiglie che per le microimprese vulnerabili, cioè quelle che risentono in modo significativo dell’impatto sui prezzi del gas dovuto all’applicazione del nuovo meccanismo ETS2 sullo scambio di quote CO₂1, è prorogata fino al 31 marzo 2027 la possibilità di rimanere nel mercato tutelato e sarà creato un Fondo per il recupero parziale dell’IVA da devolvere all’alleggerimento delle bollette future.
Ai fini di una maggior trasparenza contrattuale, infine, viene prevista la standardizzazione dei contratti per l’offerta di energia sul mercato libero cui i fornitori dovranno attenersi a pena di sanzioni in caso di inosservanza.
Per dare attuazione alle previsioni del DL, sono rimessi al MASE e all’ARERA i provvedimenti di rispettiva competenza.Si riporta, di seguito, una breve sintesi dell’articolato e si rimanda al link della GU per il testo esteso.
Articolo 1 – Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
Viene riconosciuto un contributo straordinario (Bonus) alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. In particolare, le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro riceveranno 400 euro, mentre quelle con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro riceveranno 200 euro.
Articolo 2 – Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
Viene posticipato di due anni (al 31 marzo 2027) il passaggio obbligatorio al mercato libero per i clienti domestici e le microimprese vulnerabili. Durante questo periodo, la società Acquirente Unico continuerà a svolgere la funzione di approvvigionamento secondo le condizioni stabilite da ARERA, di energia all’ingrosso da cedere agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Nel frattempo, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore sarà assicurata dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita.
Nell’ambito del Piano sociale per il clima, saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, utilizzando fino al 50% delle risorse disponibili, in modo da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell’accesso a servizi energetici essenziali.
Articolo 3 – Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
Vengono stanziati 600 milioni di euro per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, a titolo di anticipazione dei versamenti delle quote ETS da parte delle imprese obbligate al versamento stesso (cioè le imprese energivore). Le risorse saranno ricavate dalle aste delle quote di emissione di CO₂.
E’ previsto l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS delle bollette elettriche per imprese con potenza installata superiore a 16,5 kW.
Articolo 4 – Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili
Viene istituito un Fondo per le famiglie e le microimprese vulnerabili, alimentato dal gettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi di gas ed elettricità dello scorso bimestre (qualora tale incremento superi del 20% le previsioni del documento di programmazione economica). La dotazione del Fondo sarà resa nota con successivo decreto e ARERA, con successive delibere, stabilirà le agevolazioni tariffarie da introdurre per le suddette categorie.
Articolo 5 – Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
ARERA dovrà adottare misure da impartire alle imprese di vendita per rendere le offerte di energia più chiare e confrontabili, attraverso una standardizzazione dei contratti e una semplificazione delle voci in bolletta.
I fornitori saranno obbligati a fornire documenti standardizzati e semplificati.
In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 155 milioni di euro.
Articolo 6 – Disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
Viene previsto il rafforzamento delle misure contro le pratiche scorrette dei venditori operanti nel settore energetico, ivi incluse sanzioni e possibilità di oscurare i siti web delle aziende sanzionate per importi superiori a 1 milione di euro.
Articolo 7: Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore dal 1° marzo 2025 e viene sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.
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