Con la finalità di incentivare le imprese a reinvestire gli utili in beni strumentali e nuove assunzioni e, quindi, di stimolare la crescita economica, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo di imposta 2025, una misura che prevede una riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano determinati requisiti. Nello specifico la disposizione si rivolge alle società ed enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir e, quindi, anche alle società cooperative, che destinano ad “apposita riserva” almeno l’80% degli utili di esercizio e che reinvestano una quota significativa di tali utili (almeno il 30%) in beni nuovi ad alta tecnologia (industria 4.0 e 5.0). Inoltre, tra i requisiti sono previste alcune specifiche condizioni legate al mantenimento dei livelli occupazionali e non aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni.
Ai fini della concreta applicabilità alle cooperative, il requisito della destinazione ad “apposita riserva”, nella misura minima dell’80% dell’utile di esercizio, deve essere coordinato con la diposizione contenuta nell’art. 2545-quater c.c. che prevede, per le società cooperative, qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, la destinazione obbligatoria a tale fondo del 30% dell’utile di esercizio, oltre al 3% da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In altre parole, è necessario chiarire se “l’apposita riserva”, prevista dall’art. 1, c. 436 della legge di Bilancio 2025, possa accogliere anche la destinazione obbligatoria del 30% dell’utile a riserva legale indivisibile prevista dal Codice Civile per le società cooperative.
Se così non fosse, escludendo quindi le destinazioni già obbligatorie per legge, le società cooperative non potrebbero mai raggiungere la quota minima dell’80% dell’utile da destinare ad “apposita riserva” e, quindi, sarebbe precluso loro l’accesso all’agevolazione.
Inoltre, deve essere chiarito se l’attribuzione dei ristorni ai soci effettuata in sede di destinazione dell’utile di esercizio, anziché a conto economico, nel rispetto del principio contabile OIC 28, possa incidere sull’accesso al beneficio. Se le due modalità di contabilizzazione non fossero neutre rispetto alla nuova misura, si creerebbe una disparità tra società cooperative, in quanto sarebbe sufficiente un ristorno superiore al 20% per precludere l’accesso all’Ires ridotta alle cooperative che attribuiscono il ristorno in sede di distribuzione dell’utile di esercizio.
Infine, il legislatore e/o l’Agenzia delle Entrate dovranno chiarire in che modo il beneficio dell’Ires premiale possa applicarsi alle cooperative sociali di produzione e lavoro nelle quali il costo del lavoro dei soci risulti superiore al 25% ma non al 50% di tutti gli altri costi, già godendo, le stesse, della riduzione alla metà dell’aliquota ordinaria Ires (12% in luogo del 24%).
Il beneficio dell’Ires premiale risulta, invece, del tutto irrilevante per le cooperative sociali di produzione e lavoro nelle quali il costo del lavoro risulta superiore al 50% di tutti gli altri costi, essendo il relativo reddito già completamente esente da Ires.
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