In tema di cessione del credito relativo a prestazioni di lavoro autonomo, con la risposta a interpello n. 68 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo che il debitore è tenuto a erogare in favore della Società cessionaria non costituisce reddito di lavoro autonomo, in quanto l’articolo 6, comma 2, del Tuir trova applicazione con riferimento ai soli proventi conseguiti in sostituzione di redditi per effetto della cessione dei relativi crediti. Dunque, la disposizione in commento riguarda esclusivamente l’atto della cessione del credito e non anche il successivo pagamento effettuato, in qualità di debitore, al Cessionario.
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