Dpcm 31 dicembre 2024
(Sostegno all’automotive verde)
Con il Dpcm 31 dicembre 2024 sono state rimodulate le risorse per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e riconosciute risorse per il sostegno dell’automotive verde.
Il testo integrale del decreto – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025 – è riportato qui di seguito.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2024
Rimodulazione delle risorse e destinazioni delle risorse e degli
incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, e
destinazione delle risorse al riconoscimento degli incentivi per
favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella
filiera del settore automotive. (25A01339)
(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» e,
in particolare, l’art. 3 relativo al servizio di noleggio con
conducente;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l’art. 17 relativo al versamento unitario e alla
compensazione;
Visto l’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)» e, in particolare, l’art. 1, comma 53;
Visto l’art. 19, comma 5, del 1° luglio 2009, n. 78, ai sensi del
quale «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in
particolare, l’art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita’ previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’art. 1,
commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per
l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo
2019, recante «Disciplina applicativa dell’incentivo “ecobonus” per
l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse
emissioni di CO2 e di categorie L1 ed L3 elettrici o ibridi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l’art. 1,
commi da 652 a 659 e 691, in materia di contributi per l’acquisto di
veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali» convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l’art. 22, il
quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca,
gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati
all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso
forme produttive innovative e sostenibili, nonche’ per la concessione
di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali;
Visto, altresi’, il comma 2 dell’art. 22 del citato decreto-legge
n. 17 del 2022, il quale prevede che «con uno o piu’ decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
imprese e del made in Italy (gia’ Ministro dello sviluppo economico),
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (gia’ Ministro delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili) e il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica (gia’ Ministro della
transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi
ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le
modalita’ di attuazione del presente articolo, nonche’ il riparto
delle risorse del Fondo di cui al comma 1»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022, recante «Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di
veicoli non inquinanti», che ha individuato in 650 milioni di euro,
per ciascuna delle annualita’ dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo
destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli
non inquinanti;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale prevede
che «con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture della mobilita’ sostenibili, della transizione
ecologica, anche in ragione dell’andamento del mercato e
dell’evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite
dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma
2 e gli incentivi di cui all’art. 2»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122 e, in particolare, l’art. 40-bis che, per l’anno
2022, ha ridotto le risorse destinate alla concessione di incentivi
per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di
emissione 2160 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km di
CO2), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di 20 milioni di
euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione
della misura di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (veicoli elettrici
L1e L7e);
Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per
l’attuazione, attraverso la sottoscrizione di «Contratti di
sviluppo», delle misure di cui al citato art. 43 del decreto-legge n.
112 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2022 recante «Attuazione del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo
del settore automotive” – Incentivi per l’acquisto di veicoli non
inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – Serie generale – n. 232 del 4 ottobre 2022, che procede al
riparto delle risorse del predetto Fondo destinate al sostegno agli
investimenti per l’insediamento, la riconversione e la
riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al
fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti
nella filiera del settore automotive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per
l’acquisto di veicoli non inquinanti», che ha rimodulato le risorse
stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2022, destinando 40 milioni all’incentivo per l’acquisto delle
infrastrutture di ricarica domestiche;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e, in
particolare l’art. 12, comma 3, il quale prevede che la misura di cui
all’art. 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, e’ estesa alle annualita’ 2023
e 2024 e, conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni
2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l’acquisto di nuovi
veicoli, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del citato
decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle
annualita’ 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui
all’art. 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, che iscrive di diritto l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia nell’elenco
delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l’ANAC;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’
economiche e finanziarie e investimenti strategici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare,
l’art. 3, commi 4 e 5, che prevedono dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, il riconoscimento di
incentivi all’acquisto di veicoli con emissioni comprese nelle fasce
0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, per i vincitori del concorso
straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze per
l’esercizio del servizio di taxi; per i titolari di licenze taxi che
sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio e per i
soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, di cui all’art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 ottobre 2023,
registrato alla Corte dei conti in data dicembre 2023, che ha
modificato l’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 marzo 2019
estendendo il termine per la conferma delle prenotazioni dei
contributi da centottanta giorni a duecentosettanta giorni,
decorrenti dalla data di inserimento della prenotazione sulla
piattaforma informatica;
Vista la nota del 9 febbraio 2024 (prot. MIMIT n. 37283) con cui
Invitalia ha comunicato le risorse di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, non
utilizzate per l’acquisto di veicoli per gli anni 2022 e 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
maggio 2024, recante «Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di
veicoli a basse emissioni inquinanti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 121 del 25
maggio 2024, che rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse
e gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni
inquinanti nei limiti delle risorse individuate dall’art. 3, commi 1
e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2022;
Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione
generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi
industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy che individua
le modalita’ di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024,
del contributo per l’installazione di impianti nuovi a GPL o a metano
per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al
comma 1, dell’art. 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 maggio 2024;
Visto il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 della Direzione
generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi
industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, con il quale,
in attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3
giugno 2024 e tenuto conto del monitoraggio della misura al 15
settembre 2024, le risorse di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
direttoriale del 3 giugno 2024, sono state ripartite riservando una
quota pari al 30% (trenta per cento) alla concessione dei contributi
per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano e una
quota pari al 70% (settanta per cento) alla concessione dei
contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a
GPL;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204;
Considerata la necessita’ di promuovere una mobilita’ piu’
sostenibile attraverso strumenti di incentivazione;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2024 le risorse non
utilizzate per l’acquisto di veicoli per l’anno 2022, per le misure
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente a euro
333.220.323,83;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2024 le risorse non
utilizzate per l’acquisto di veicoli per l’anno 2023, per le misure
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente a euro
336.529.154,54;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e
successive modificazioni ed integrazioni, le risorse disponibili
destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli
per l’annualita’ 2024 sono pari a complessivi euro 443.498.517,18;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, alla
rimodulazione degli incentivi, in ragione dell’andamento del mercato
e dell’evoluzione tecnologica, nonche’ di dare attuazione alle
disposizioni contenute nell’art. 3, commi da 4 a 7, del citato
decreto-legge n. 104 del 2023;
Visto il documento del 31 dicembre 2024, concernente la proposta di
provvedimento recante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto
dei veicoli a basse emissioni inquinanti, da parte del Ministro delle
imprese e del made in Italy, nonche’ il concerto da parte del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle
infrastrutture e trasporti e del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica;
Rilevata la necessita’ di accogliere la proposta del 31 dicembre
2024 sopra indicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e’
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Finalita’
1. In accoglimento della proposta da parte del Ministro proponente
e dei Ministri concertanti, il presente decreto, nei limiti delle
risorse individuate dall’art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, rimodula le risorse e le
destinazioni delle risorse degli incentivi per gli acquisti di
veicoli a basse emissioni inquinanti, effettuati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, e destina una
parte delle risorse al riconoscimento degli incentivi per il sostegno
agli investimenti per l’insediamento, la riconversione e la
riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al
fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti
nella filiera del settore automotive.
Art. 2
Riparto delle risorse del Fondo destinate
al riconoscimento degli incentivi per gli investimenti
1. Una quota delle risorse del Fondo per l’anno 2024 pari a euro
100 milioni e’ destinata alla concessione delle agevolazioni previste
dai contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, secondo le modalita’ stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante
«Attuazione del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore
automotive” – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale – n. 232 del 4 ottobre 2022.
Art. 3
Rimodulazione delle risorse e delle destinazioni
delle risorse
1. All’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le risorse non utilizzate per l’anno 2023 di cui all’art.
3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni,
pari a complessivi euro 312.264.475,31, sono cosi’ in parte
rimodulate e destinate ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli
stanziamenti previsti dalla medesima lettera b):
il 57,31% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a);
il 9,61% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b);
il 26,63% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c);
lo 0,05% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d);
il 6,40% ai contributi per i veicoli di cui all’art. 2,
comma 1, lettera f).»
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Per l’anno 2024 una quota pari a 270 milioni di euro
delle risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive
modificazioni ed integrazioni e’ rimodulata come segue:
61.027.234,91 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera a);
70.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b);
5.995.477,93 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c);
15.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d);
52.991.281,46 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera e). Una quota pari al 25% e’ riservata
all’acquisto di veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);
49.993.542,50 euro ai contributi di cui all’art. 2, comma
1, lettera g);
5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera h);
9.992.463,20 euro ai contributi di cui all’art. 5, da
ripartirsi in proporzione alle domande ricevute e, comunque, in
misura non inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla
lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5.»
2. Una quota pari a 100.000.000,00 euro delle risorse per l’anno
2024 di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive
modificazioni e integrazioni e’ assegnata ai contributi di cui
all’art. 2 del presente decreto.
Art. 4
Attivita’ di gestione
1. Il comma 1, art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 maggio 2024 e’ sostituito dal seguente:
«1. Per la gestione dei contributi, l’effettuazione delle
attivita’ di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura
di incentivo, nonche’ la gestione dell’apposito sistema informatico,
il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia
di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 marzo 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie
generale – n. 82 del 6 aprile 2019, recante disciplina applicativa
dell’incentivo «ecobonus», nonche’, ove necessario, per la misura
agevolativa di cui dall’art. 2, comma 1, lettera g), di altro ente
pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla
mobilita’, anche a titolo oneroso, nel rispetto della vigente
normativa applicabile, identificato nell’Automobile Club d’Italia
(ACI). A tal fine, la percentuale di cui all’ultimo periodo del
suddetto art. 6, comma 1, del richiamato decreto 20 marzo 2019 e’
incrementata per il solo anno 2024, del 2,6%, con riferimento alle
risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di cui fino a un
massimo dell’1,2 da utilizzarsi per la gestione della misura
agevolativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) rinvenuto nelle
apposite risorse di cui al comma 4 dell’art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024.»
2. All’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 maggio 2024 dopo il periodo «Il Ministero delle
imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate,
entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalita’ telematiche
definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le
stesse modalita’ sono comunicate le eventuali variazioni o revoche,
anche parziali, dei crediti d’imposta concessi» e’ aggiunto il
seguente: «Contestualmente alla trasmissione all’Agenzia delle
entrate degli elenchi di cui al periodo precedente, il Ministero
comunica l’importo totale dei crediti concessi al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 5
Disposizioni finali e di invarianza finanziaria
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 maggio 2024.
2. Il presente decreto interviene su stanziamenti gia’ previsti a
legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di
controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nonche’ sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e
del made in Italy.
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