Bonus quotazione PMI: come presentare domanda entro il 31 marzo 2025


Il bonus quotazione PMI spetta alle imprese che occupano meno di 250 persone e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che presentano domanda al MIMIT entro il 31 marzo 2025

Per rientrare nella definizione di PMI è necessario il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici – patrimoniali indicati (viceversa, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti dalla medesima raccomandazione).

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Nello specifico, sulla base di quanto previsto dal DM 23 aprile 2018, possono beneficiare del credito d’imposta le PMI che:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
  • operano nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione (ovvero il Reg. UE 651/2014 sugli aiuti di Stato), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengono, costi di consulenza allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

La procedura di quotazione

Le PMI interessate dal beneficio sono quelle che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Pertanto, non solo la quotazione su un mercato regolamentato italiano o un MTF italiano ma anche la quotazione di una PMI su un mercato regolamentato europeo o un MTF europeo dedicato alle PMI può beneficiare del bonus quotazione.

Con riferimento ai mercati regolamentati e sugli MTF italiani, il beneficio del credito d’imposta riguarda la quotazione su Euronext Milan (ex MTA), compreso il segmento STAR, ed Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext.

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I costi ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • le attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e a esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato (si tratta, per esempio, dell”attività espletata dal cd. Euronext Growth Advisor su Euronext Growth Milan che, ai sensi del regolamento della società di gestione del mercato, deve effettuare la due diligence per verificare l’ammissibilità al mercato e assisterla durante tutto il periodo di quotazione degli strumenti nell’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento);
  • le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • le attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • le attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’art. 3 c. 1 n. 34 e 35 Reg. UE 596/2014;
  • le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • le attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono altresì agevolabili:

  • i costi direttamente connessi allo svolgimento delle sopra citate attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa e connessi ad attività regolari (si tratta, ad esempio, della consulenza fiscale, legale o della pubblicità);
  • l’IVA interamente indetraibile per effetto del pro-rata pari a zero o dell’opzione prevista dall’art. 36-bis DPR 633/72 (viceversa, non concorre al costo agevolato l’IVA solo parzialmente indetraibile. In tal senso si veda la Risp. AE 7 agosto 2020 n. 257).

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Modalità di presentazione

L’incentivo prevede la presentazione al MISE di un’istanza (dal 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione fino al 31 marzo dell’anno successivo) in grado di attestare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’agevolazione ed indicante l’ammontare del credito d’imposta richiesto. (ad esempio, le imprese che hanno ottenuto la quotazione nel 2024, dovranno inoltrare l’istanza in esame entro il 31 marzo 2025)

Il MISE, a sua volta, comunica all’impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Nello specifico, l’istanza deve contenere i seguenti dati:

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  • i dati identificativi della PMI che richiede l’agevolazione;
  • la somma dei costi agevolabili unitamente alla documentazione contabile attestante l’effettività dei costi;
  • la delibera di ammissione alla quotazione adottata;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

Una volta inviata l’istanza, i competenti organi ministeriali sono tenuti a comunicare l’esito della relativa istruttoria entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze (ovvero entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione).

Pertanto, entro questa data, il MISE previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione (e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante). Il nulla osta del MISE costituisce dunque un elemento costitutivo dell’agevolazione e, pertanto, in suo difetto il credito d’imposta è inesistente.

Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 471/97 – c.d. compensazione orizzontale) a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui l’impresa agevolata ha ricevuto il nulla osta.



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