Polizza catastrofale: quando bisogna averla


Quali aziende devono avere la polizza sulle catastrofi naturali, quanto costa e cosa bisogna assicurare.

Negli ultimi anni, l’aumento degli eventi climatici estremi ha generato un impatto economico e sociale significativo, mettendo in evidenza un grave gap di protezione per le imprese italiane. Secondo l’Ivass, meno del 5% delle aziende italiane dispone di una copertura contro rischi terremoti e alluvioni, una percentuale che scende a meno del 4% per le microimprese. Questa vulnerabilità del tessuto imprenditoriale ha spinto il Governo a introdurre, con la legge di Bilancio 2024 (articolo 1 commi 101-111 della legge 213/2023), l’obbligo per le imprese italiane di stipulare polizze contro calamità naturali. Sono le cosiddette polizze catastrofali a cui sono soggette non solo le grandi aziende, ma anche quelle di piccole e medie dimensioni. Non sono poche però le aziende che si chiedono chi deve avere la polizza catastrofale. E, su questo, i chiarimenti sparsi all’interno della legge e del decreto attuativo possono essere di grande aiuto.

In particolare, con il Dm 30 gennaio 2025 n. 18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 27 febbraio 2025 sono state disciplinate le modalità attuative delle polizze catastrofali (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni) di cui le imprese devono dotarsi dal 31 marzo 2025.

La norma risponde all’esigenza di prevedere una copertura obbligatoria per le aziende a fronte di eventi che si manifestano con sempre maggiore frequenza e intensità ma con un onere assicurativo in capo a queste.

I costi della polizza catastrofale

Il premio assicurativo sarà proporzionale al rischio, considerando la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati. Per calcolarlo, si useranno dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi che valutano come evolvono nel tempo la probabilità di eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni.

Secondo le simulazioni eseguite dalle compagnie il costo per una copertura standard contro frane, alluvioni e terremoti per una impresa di dimensioni medio-piccole dovrebbe attestarsi attorno a 200 euro all’anno.

Per un esercizio commerciale i costi sarebbero inferiori e la copertura potrebbe essere configurata come un’estensione della polizza contro gli incendi.

Per quanto riguarda le imprese di dimensioni maggiori il premio può arrivare a 1.000 euro l’anno.

Ovviamente l’importo sale con il crescere del valore degli asset da assicurare e la loro dislocazione in aree più esposte ai rischi. È evidente che, in ogni caso, questi sono valori medi: la prossimità delle attività presso aree più esposte ai rischi fa aumentare i costi.

Chi deve avere la polizza catastrofale?

Vediamo quali sono le imprese obbligate alla copertura “cat nat” (catastrofi naturali).

Si tratta delle imprese con sede legale in Italia o che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile.

Sono escluse le imprese agricole.

A maggior ragione, l’iscrizione sembrerebbe ricomprendere non solo le società ma anche le imprese individuali tenute in ogni caso a tale iscrizione.

Si stabilisce che una copertura sulle “cat nat” è condizione per accedere a incentivi, aiuti o garanzie pubbliche, anche quelli sui prestiti erogate dal fondo per le Pmi.

Cosa bisogna assicurare?

 Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali dell’attivo di stato patrimoniale. Restano esclusi gli altri beni come, ad esempio, il magazzino. Ciò impone alcune considerazioni distinguendo le aziende industriali e quelle commerciali.

Tali immobilizzazioni sono:

  • terreni;
  • fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne).

Invece gli impianti e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici.

La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio). Accanto a questi ultimi, resta fuori anche l’altra categoria del magazzino, facente parte dell’attivo circolante.

Eventi da assicurare

Gli eventi da assicurare comprendono:

  • alluvioni,
  • inondazioni ed esondazioni,
  • sismi.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Cosa non bisogna assicurare

Non bisogna assicurare:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Modalità di copertura

Sotto il profilo assicurativo, la norma primaria (comma 103) prevede che le compagnie possano assumere direttamente il rischio, oppure agire in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese. È poi previsto un intervento del Sace (il Gruppo assicurativo-finanziario italiano, controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese) a favore sia degli assicuratori sia dei riassicuratori.



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