Attivo dal 1.01.2025, questo strumento consente di operare in altri Stati UE senza applicare l’Iva, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e favorendo l’espansione transfrontaliera. Tale regime agevola le vendite a distanza intracomunitarie soggette a imposta nel Paese Ue di arrivo dei beni e alcune prestazioni di servizi B2C rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore (artt. da 7-quater a 7-octies D.P.R. 633/1972).
Quadro normativo e finalità – Il regime nasce dall’esigenza di concedere una semplificazione ai soggetti passivi di piccole dimensioni, eliminando le disparità competitive. Come previsto dall’art. 70-terdecies D.P.R. 633/1972, il sistema si articola in 2 direttrici: applicazione del regime italiano a imprese estere operanti nel nostro Paese; estensione della franchigia Iva a imprese italiane attive in altri Stati UE che adottano analoghe misure.
La direttiva UE 2020/285, recepita con oltre un anno di anticipo rispetto al termine del 31.12.2024, supera il precedente approccio “domestico” creando un circuito unificato per le operazioni intracomunitarie.
Requisiti di accesso: tra soglie UE e limiti nazionali – L’accesso al regime è subordinato al rispetto di 3 condizioni cumulative:
– volume d’affari UE. Non deve essere superiore a 100.000 euro nell’anno precedente e in quello in corso;
– soglia nazionale. Per l’Italia, il limite è fissato a 85.000 euro, con possibilità quindi per gli Stati membri di introdurre soglie settoriali differenziate;
– comunicazione preventiva. È necessaria la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati identificativi, del volume d’affari stimato e degli Stati UE coinvolti, tramite un’apposita procedura web.
L’attribuzione del codice identificativo “EX”, ottenibile entro 35 giorni lavorativi dalla comunicazione, costituisce il passaporto fiscale per operare in franchigia.
Vantaggi operativi e semplificazioni – Le imprese ammesse beneficiano di:
– esenzione Iva su cessioni di beni e prestazioni di servizi verso altri Stati UE, con divieto di rivalsa e detrazione;
– fatturazione semplificata senza il limite di 400 euro, purché indichino il codice “EX” e il Paese del destinatario;
– eliminazione degli adempimenti Iva periodici (sostituiti dalle comunicazioni trimestrali di monitoraggio).
Procedure e monitoraggio continuo – Il regime richiede un monitoraggio dinamico del volume d’affari attraverso comunicazioni trimestrali all’Agenzia delle Entrate, da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e la comunicazione specifica in caso di superamento della soglia.
Criticità e rischi applicativi – Nonostante i benefici, emergono profili critici che richiedono attenzione:
– doppia soglia UE/nazionale. La coesistenza dei limiti di 100.000 euro e 85.000 euro crea complessità nella pianificazione strategica;
– rischio di esclusione retroattiva. Il superamento delle soglie comporta l’obbligo di rettifica delle dichiarazioni per l’intero anno solare;
– divergenze tra Stati membri. L’assenza di un’armonizzazione sulle soglie settoriali può generare frammentazione normativa.
Prospettive Future e collegamento con il Pacchetto ViDA – Il regime transfrontaliero anticipa i principi del pacchetto VAT in the Digital Age (ViDA), in arrivo nel 2030. L’interoperabilità tra il codice “EX” e il futuro VAT Number Verification System (VNVS) garantirà un controllo automatizzato delle transazioni, riducendo i rischi di elusione.
Il regime di franchigia transfrontaliero è attualmente facoltativo. Spetta a ciascuna impresa valutare se sia più conveniente adottarlo o mantenere il regime Iva ordinario negli altri Stati UE.
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