Il Decreto Milleproroghe 2025 ha confermato l’obbligo, per le aziende iscritte al Registro Imprese, di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti dai loro beni immobili e strumentali a causa di calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Nonostante le numerose richieste di proroga avanzate da Confartigianato, motivate dai molti punti critici ancora irrisolti e dalle incertezze legate a un mercato assicurativo non ancora maturo in termini di offerta, il Governo non ha accolto tale istanza.
Confartigianato evidenzia che la normativa presenta aree di incertezza, in particolare riguardo al campo di applicazione, alla determinazione dei beni assicurati e ai rischi coperti. Queste criticità potrebbero esporre le imprese alla sottoscrizione di polizze non pienamente adeguate alle loro esigenze.
La sintesi del combinato disposto di legge, integrata dal DM 30.1.2025 n. 18
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Finalità della normativa
L’obbligo assicurativo è stato introdotto per garantire una più rapida copertura economica alle imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo al contempo l’onere finanziario per lo Stato. -
Soggetti obbligati ed esclusioni
Devono stipulare la polizza tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., che continuano a rientrare nella disciplina del Fondo mutualistico nazionale. -
Beni oggetto di copertura
La polizza copre i danni a:
– Terreni
– Fabbricati destinati all’attività d’impresa
– Impianti e macchinari
– Attrezzature industriali e commerciali
Sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche. -
Eventi catastrofali coperti
Le polizze devono coprire i danni derivanti da:
– Sismi
– Alluvioni, inondazioni ed esondazioni
– Frane
Restano escluse alcune specifiche situazioni geologiche, come il bradisismo, così come fenomeni meteorologici intensi non espressamente menzionati dal Decreto. -
Imprese assicuratrici abilitate
Le polizze possono essere sottoscritte solo presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali). -
Scadenze e obblighi
Le imprese devono stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato. Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo potrebbe incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. -
Determinazione dei premi
I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. Il costo stimato varia tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili aumenti per aree ad alto rischio. -
Massimali e franchigie
Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così definiti:
– Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata
– Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata
– Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti -
Trasparenza e aggiornamenti
Le compagnie assicurative devono pubblicare le condizioni contrattuali presso i punti vendita e sui loro siti internet. Tuttavia, il Decreto Ministeriale non ha recepito la norma contenuta nella legge annuale per la concorrenza che prevedeva l’istituzione di un portale di confronto tra le offerte, gestito dall’IVASS.
Le principali criticità della norma
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Definizione degli “eventi catastrofali” e criteri di inclusione/esclusione
Il Decreto copre eventi straordinari come terremoti, alluvioni e frane, ma lascia ambiguità su fenomeni meno frequenti ma altrettanto pericolosi, come eruzioni vulcaniche o maremoti. Inoltre, manca una chiara classificazione delle zone ad alto rischio, creando il rischio di un’applicazione disomogenea della norma. -
Obbligatorietà o facoltatività della polizza
Il Decreto obbliga alla copertura assicurativa solo per alcuni rischi, lasciando discrezionale l’inclusione di ulteriori eventi. Non vengono citati danni a merci, scorte e magazzino, né eventi meteorologici frequenti come precipitazioni intense e allagamenti. Inoltre, la gestione delle polizze in presenza di locazioni è poco chiara, con il rischio di sovrapposizioni e iniquità tra proprietari e locatari. -
Limitazioni e soglie di copertura
Le soglie di copertura variano in base alla zona geografica e alla vulnerabilità del bene. Tuttavia, alcune aree potrebbero beneficiare di una protezione maggiore rispetto ad altre, creando disparità nell’accesso alle risorse assicurative. -
Integrazione con altri strumenti di protezione civile e di welfare pubblico
Non è chiaro il rapporto tra le polizze obbligatorie e i fondi pubblici per l’emergenza. Il rischio è che alcune imprese possano trovarsi in situazioni di sovrapposizione o di esclusione dai benefici previsti da altre normative di protezione civile.
In sintesi, il DM 30 gennaio 2025 presenta ancora diverse incertezze, tra cui la definizione di “catastrofe naturale”, la determinazione dell’obbligatorietà della polizza, le limitazioni di copertura e la compatibilità con le altre normative di protezione civile. Tali aspetti dovrebbero essere meglio chiariti per garantire equità e protezione adeguata per tutte le imprese.
Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 Pubblicato in GU del 27/2/2025 (PDF)
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