Questa volta nessun rinvio, nessuna proroga. Tutto confermato: c’è il termine del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali da parte della generalità delle imprese italiane. Dunque, quasi quattro milioni di imprese – micro, piccole, medie e grandi – avrebbero a disposizione poco meno di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità. Tempi strettissimi ritenuti impraticabili da praticamente tutte le rappresentanze delle varie categorie interesste, ma probabilmente anche dalle stesse assicurazioni che beneficeranno di questa novità in termine di polizze da far sottoscrivere. Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative chiedono, sin qui inascoltati, una proroga adeguata, anche in considerazione dell’emendamento di proroga al 31 dicembre 2025 intanto approvato in Commissione per i soli settori della pesca e dell’acquacoltura.
La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato. Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state emanate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Il decreto disciplina: ambito di applicazione; beni oggetto di copertura (immobili e terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); definizione degli eventi catastrofali; determinazione del premio; franchigia, massimali e limiti di indennizzo;modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici. A sollecitare a gran voce la proroga è stata soprattutto la Cna: «È necessario aprire con urgenza un tavolo con il governo sull’obbligo delle polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali», ha chiesto con un documento ufficiale. «Il termine del 31 marzo – afferma la Cna – non è praticabile. Quasi 4 milioni di imprese potrebbero avere a disposizione al massimo un mese per sottoscrivere i contratti. La richiesta di proroga era motivata dagli elementi di incertezza e dalle carenze della legge». «Non ha contribuito a fare chiarezza «il regolamento attuativo, – sottolinea ancora Cna – che non risolve i tanti dubbi sollevati dal testo legislativo. Non possiamo che essere profondamente delusi, quindi, dall’atteggiamento del Governo che non ha accolto la richiesta di un rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento. Il regolamento nasce senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese. Non contiene, inoltre, elementi che facilitino, se non disciplinino, il rapporto tra imprese e assicurazioni». E infine «rimane un mistero pensare in tutta ragionevolezza che in trenta giorni si possano stipulare quattro milioni di polizze».
Ma quanto costa ad una microimpresa sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa? Facile.it ha elaborato alcune simulazioni prendendo in esame tre diverse attività commerciali, ristorante, autofficina e hotel, in altrettante città campione: Milano, Roma e Palermo. Nel caso del ristorante è stato considerato un immobile da 300.000 euro contenente attrezzatura di valore pari a 100.000 euro; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione Cat Nat a Milano è pari a 343, 50 euro, valore che diventa 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo. Per l’autofficina è stato invece considerato un fabbricato dal valore di 400.000 euro e 200.000 euro di attrezzatura; in questo caso, il costo della polizza se l’attività è ubicata a Milano è pari a 359 euro, diventa 434 euro se a Roma e arriva a 551 euro, invece, a Palermo. Le quotazioni per l’hotel salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un immobile dal valore di 1 milione di euro e attrezzatura per 500.000 euro. A Milano un costo annuale pari a 703, 5 euro, a Roma 720, 5 euro, a Palermo 1.033, 5.
1. A cosa serve
Le polizze dovranno coprire le imprese per i seguenti eventi: alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche temporaneo; sisma: purché’ i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti; frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non legate a infiltrazioni.
2. Come si calcola
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità.
3. Cosa e quanto copre
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
4. Quali massimali
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi: a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata .c) Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
5. Cosa succede se non la si sottoscrive
Le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette. In base all’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti. Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
7.Chi deve farla
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano, iscritte al registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni ad titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato).
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