l’obbligo riguarda anche i veicoli?


Entro il 31 marzo 2025 le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il decreto Milleproroghe ha infatti rinviato di tre mesi la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali che inizialmente era prevista il 31 dicembre 2024. L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti dai sempre più frequenti eventi catastrofali. Per quanto riguarda il settore che più ci interessa, molti si sono chiesti se la copertura comprenda anche i veicoli detenuti a qualsiasi titolo dall’impresa produttiva, come per esempio le auto aziendali. Su questo punto la legge è molto chiara.

POLIZZE CATASTROFALI: CHI DEVE ASSICURARSI E DA QUANDO

Ricapitolando, l’articolo 1 commi da 101 a 111 della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale. Queste polizze catastrofali devono essere obbligatoriamente stipulate entro il 31 marzo 2025 per tutte le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese. Più precisamente, l’obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

  • le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
  • le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.

Sono comprese le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata. Sono invece esclusi gli imprenditori agricoli per i quali l’assicurazione contro i rischi catastrofali resta facoltativa.

POLIZZE CATASTROFALI: GLI EVENTI COPERTI

Il decreto MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, vigente dal successivo 14 marzo, ha introdotto il Regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. In particolare il Regolamento disciplina le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità, e i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.

Alla luce di ciò, sono da considerarsi eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo:

  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

La copertura assicurativa riguarda i danni diretti, subiti a seguito dei suddetti eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai seguenti beni (immobilizzazioni materiali):

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti. Inoltre, a parte gli eventi sopra elencati per cui sussiste specifico obbligo, le polizze possono facoltativamente coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende. Sono invece escluse le mareggiate.

Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Inoltre, in caso di sinistro, queste imprese rischiano di dover affrontare ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’attività.

POLIZZE CATASTROFALI COPRONO ANCHE I VEICOLI?

L’obbligo di sottoscrivere le polizze catastrofali riguarda anche le piccole e micro imprese dell’automotive e della logistica come autofficine, concessionarie, autonoleggiatori, aziende di trasporto, ecc. A questo proposito, una simulazione di Facile.it ha calcolato che per le autofficine, considerando un fabbricato dal valore di 400.000 euro e 200.000 euro di attrezzatura, il costo della polizza se l’attività è ubicata a Milano potrebbe risultare pari a 359 euro annui, che diventano 434 euro se a Roma e arrivano a 551 euro, invece, a Palermo.

Sul prezzo incidono tante variabili tra cui vanno citate, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta dall’impresa, la collocazione dell’immobile all’interno dell’edificio (distanza da terra in numero di piani), il capitale assicurato, le coperture offerte, quelle escluse, la presenza di eventuali massimali, franchigie e scoperti. Non è possibile chiaramente assicurare immobili abusivi e non a norma.

Tornando invece alla domanda iniziale, e cioè se le polizze catastrofali obbligatorie coprano gli eventuali danni subiti dalle auto aziendali o da altri veicoli detenuti a qualsiasi titolo dall’impresa produttiva, bisogna capire cosa intenda il decreto del MEF quando cita gli “impianti e macchinari” e le “attrezzature industriali e commerciali” tra i beni oggetto di copertura assicurativa.

Ebbene, a rispondere è il decreto stesso, specificando che:

gli ‘impianti e macchinari‘ sono tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

le attrezzature industriali e commerciali sono le macchine, gli attrezzi, gli utensili e i relativi ricambi e basamenti, gli altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, gli impianti e i mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico).

Di conseguenza tutti i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (automobili, camion, ecc.) sono esclusi dalla copertura delle polizze catastrofali obbligatorie. Se si vuole assicurarli, facoltativamente, occorre pertanto stipulare le specifiche garanzie contro gli eventi naturali riservate ai veicoli.





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