Dividendi 2025, come vengono tassati e come vanno gestiti fiscalmente


Gli utili generati dal possesso di quota di un’azienda o di un’azione sono definiti tecnicamente dividendi. Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, rientrano in questa fattispecie le partecipazioni detenute in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (l’Ires, prevista dall’articolo 74, comma 1, del Tuir), tra i quali rientrano:

  • le società di capitali residenti e non residenti;
  • gli enti commerciali residenti e non residenti.

Nell’ampia definizione di dividendi rientrano anche gli utili che vengono distribuiti nei seguenti ambiti:

  • recesso del socio;
  • esclusione del socio; riduzione del capitale esuberante;
  • liquidazione – anche quando è concorsuale – della società.

Sotto il profilo dell’imposizione fiscale, i dividendi vengono trattati in maniera differente a seconda che si tratti di una persona fisica che stia agendo privatamente o come soggetto imprenditore.

Nel primo caso vige il cosiddetto principio di cassa, quindi il momento dell’effettivo recepimento, nel secondo quello della maturazione.

Dividendi, cos’è il criterio di cassa

Nella maggior parte dei casi la tassazione dei dividendi, compresi quelli che coinvolgono gli imprenditori, avviene seguendo il principio di cassa. In altre parole vengono applicate le imposte nel momento in cui viene percepito, indipendentemente da quando viene iscritto in bilancio.

Questo significa che, almeno ai fini pratici, non ha alcuna importanza quando la società ha deliberato di distribuire gli utili. Facciamo un esempio pratico: una società quotata in Borsa delibera la distribuzione dei dividendi nel 2024, ma li distribuisce nel corso del 2025. La tassazione avverrà nel periodo d’imposta 2025.

Cosa si intende per qualificazioni partecipate

Ai fini fiscali, è rilevante la sussistenza del requisito della qualificazione della quota detenuta nella società. Secondo la normativa attualmente in vigore, vengono considerate come tali quelle che hanno alcune caratteristiche ben precise.

Per le società che hanno dei titoli negoziati nei mercati regolamentati:

  • il diritto al voto superiore al 2% che può essere esercitato all’interno dell’assemblea ordinaria;
  • partecipazione al capitale sociale o al patrimonio che sia superiore al 5%.

Per le società che non sono quotate:

  • diritto al voto esercitabile nell’assemblea ordinaria che sia superiore al 20%;
  • partecipazione al capitale sociale o al patrimonio che sia superiore al 25%.

Come funziona l’imponibilità fiscale

A regolamentare la tassazione dei dividendi in Italia sono l’articolo 3 e l’articolo 23 del Dpr n. 917/86 (Tuir), secondo i quali quanto percepito è soggetto a tassazione nel caso in cui:

  • il soggetto che li eroga è residente fiscalmente in Italia o abbia una stabile organizzazione nel nostro Paese. Non importa se il percipiente sia soggetto residente o meno in Italia;
  • quando il soggetto percipiente è residente o ha una stabile organizzazione nel nostro Paese se il soggetto che li eroga non risulta essere residente.

La tassazione varia a seconda che il percipiente sia:

  • una persona fisica che esercita l’attività imprenditoriale;
  • un soggetto privato.

Dividendi, la tassazione Irpef per i non imprenditori

Nel caso in cui a percepire i dividendi siano delle persone fisiche non imprenditori, gli importi percepiti devono essere assoggettati a una ritenuta di imposta del 26%. Fino al 31 dicembre 2017 erano soggette a questa aliquota solo gli utili che derivano da delle partecipazioni non qualificate.

Dal 2018 l’aliquota è stata estesa anche agli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Di fatto le due tipologie di dividendi sono state equiparate a tutti gli effetti.

Come viene applicata la ritenuta

La ritenuta a titolo d’imposta viene erogata direttamente dalla società o dall’intermediario finanziario, nella misura del 26% sull’intero ammontare del dividendo che viene erogato al socio non imprenditore. La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale è stata effettuata la distribuzione:

  • per il primo trimestre: 16 aprile;
  • per il secondo trimestre: 16 luglio;
  • per il terzo trimestre: 16 ottobre;
  • per il quarto trimestre: 16 gennaio dell’anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando un Modello F24, inserendo il codice tributo 1035. Come periodo di riferimento, invece, deve essere indicato l’ultimo mese del trimestre.

La ritenuta non deve essere applicata sugli utili che derivano dalle partecipazioni che rientrano nel regime del risparmio gestito attraverso un istituto finanziario, che si occupa di trattenere e versare la ritenuta per conto del soggetto che la percepisce.

Socio imprenditore, come funziona la tassazione

Per quanto riguarda gli imprenditori, la disciplina che viene applicata si differenzia a seconda della qualificazione fiscale del socio. Possono esserci infatti due diversi soggetti:

  • imprenditori individuali e società di persone;
  • società di capitali.

Imprenditori e società di persone

I dividendi percepiti da soggetti Irpef che sono imprenditori individuali, Snc o Sas concorrono alla formazione del reddito nelle seguenti misure:

  • se prodotti dal 01 gennaio 2017 al 58,14%;
  • se derivanti da una società localizzata in Stati o territori a fiscalità agevolata: 100%.

Questi utili non sono soggetti alla ritenuta alla fonte. E non assume alcuna rilevanza la qualificazione della partecipazione.

Società di capitali

I dividendi, in questo caso, sono passibili di una doppia imposizione:

  • la prima in capo al soggetto collettivo all’atto della formazione;
  • la seconda in capo al socio nel momento della distribuzione.

La normativa provvede ad eliminare parzialmente la doppia imposizione attraverso il criterio dell’esenzione. La società, che percepisce il dividendo, applica un’esenzione allo stesso nella misura del 95%. Questa norma prevede la tassazione ai fini Ires del 5% del dividendo percepito dal soggetto percettore residente.

Gli effetti nella dichiarazione dei redditi

Analizzando la situazione che si realizza nella dichiarazione dei redditi, nel momento in cui il dividendo viene riscosso nello stesso esercizio di imputazione a Conto economico deve essere effettuata una variazione in diminuzione, che dovrà essere inserita all’interno del quadro RF del Modello Redditi SC. Questa operazione deve essere effettuata per la quota non imponibile del 95% del provento. Sempre che la partecipazione non derivi da un Paese inserito nella “Black list”, con relativa assoggettazione integrale.

Nel caso in cui il dividendo venga riscosso in un periodo successivo periodo fiscale, è necessario che siano effettuate anche le corrispondenti imposte differite ai fini Ires.





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