
L’assicurazione catastrofale contro le calamità naturali è stata introdotta dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 1, comma 101), che ha sancito l’obbligo di sottoscrizione di una polizza contro i rischi catastrofali per le imprese. La successiva disciplina attuativa è contenuta nel D.L. 11 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21: questa ha disposto che, a partire dal 1° aprile 2025, determinate categorie di Enti (inclusi le Associazioni Sportive o del Terzo Settore e le Società Sportive, insieme alle Imprese Sociali) debbano stipulare una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti da eventi naturali come alluvioni, esondazioni, inondazioni, sismi e frane.
Ferma l’opportunità a prescindere di sottoscrivere un’assicurazione catastrofale contro gli eventi naturali, è necessario precisare che tale obbligo non è (ad oggi) universale, ma riguarda specificamente alcune tipologie di enti: vediamo quali.
Assicurazione catastrofale: obbligatoria per ASD, ETS, IS e SSD?
L’obbligo di assicurazione catastrofale si applica a tutti i soggetti giuridici operanti sul territorio italiano tenuti “all’iscrizione nel registro imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile” e che a qualsiasi titolo dispongano di beni destinati all’attività d’impresa. In altre parole, gli Enti del Terzo Settore e le ASD/SSD sono ritenuti destinatari di questo nuovo adempimento, ma non in modo indiscriminato, e ciò dal momento che il criterio per stabilire se un ente sia soggetto o meno all’obbligo di assicurazione catastrofale è la sua iscrizione al Registro delle Imprese. Pertanto:
- tutti gli enti iscritti al Registro delle Imprese sono considerati soggetti all’obbligo, poiché la loro attività economica è formalmente riconosciuta (tra questi rientrano quindi certamente le Società Sportive Dilettantistiche e le Imprese Sociali);
- i soggetti invece iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non anche al Registro delle Imprese (si pensi agli Enti del Terzo Settore ed alle ASD che esercitino un’attività commerciale marginale, secondaria e sussidiaria) sono ad oggi da ritenersi esclusi dall’obbligo di sottoscrizione di un’assicurazione catastrofale.
Non sono quindi obbligati per legge ad attivare una polizza contro le calamità naturali:
– gli Enti del Terzo Settore (inclusi APS ed ODV) non commerciali che non svolgono attività economica in modo prevalente;
– le ASD con solo codice fiscale (e che dunque esercitino solo attività istituzionali) oppure con partita IVA ma iscritte esclusivamente al REA (e non anche al Registro delle Imprese), che non svolgano un’attività economica prevalente.
Che il buon senso lo suggerisca è palese, che la norma glielo imponga, invece, nello scenario attuale, è altra cosa.
Quali beni devono essere assicurati?
La normativa impone l’obbligo di copertura assicurativa per le immobilizzazioni, così come definite all’art. 2424 del Codice civile (lettera B II, numeri 1, 2 e 3), ovvero:
– terreni: fondi o porzioni di essi, in base alla posizione geografica e conformazione;
– fabbricati: intere costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura, inclusi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e fognature;
– impianti e macchinari: macchinari di qualsiasi tipo, inclusi quelli elettronici e a controllo numerico, funzionali all’attività dell’assicurato;
– attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.
Scadenze e costi dell’assicurazione catastrofale
L’obbligo originariamente previsto sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2025, ma è stato prorogato al 1° aprile 2025 per consentire agli enti ed alle imprese di adeguarsi. Di conseguenza, le organizzazioni soggette all’obbligo dovranno stipulare un’assicurazione catastrofale (nota anche come CAT-NAT) conforme alle previsioni normative entro il 31 marzo 2025.
Il costo dell’assicurazione catastrofale varia in base alla localizzazione, alla vulnerabilità dei beni ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate, posto che il valore del premio verrà aggiornato in base alle condizioni economiche ed ai dati di rischio che verranno periodicamente monitorati.
Cosa succede se non si stipula l’assicurazione catastrofale?
Confermato che, per lo meno ad oggi, non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempienza, la mancata stipula dell’assicurazione catastrofale CAT-NAT può comportare:
- esclusione dall’eventuale accesso a contributi pubblici, bandi ed agevolazioni per gli enti obbligati;
- responsabilità patrimoniale per i rappresentanti legali, in caso di danni derivanti da calamità naturali;
- rischio di chiusura delle attività in caso di eventi catastrofici privi di copertura per la ricostruzione.
Come mettersi in regola?
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli enti teoricamente interessati dal nuovo adempimento dovranno prima di tutto verificare se ricadano o meno tra i soggetti obbligati in base alla tipologia di attività svolta ed alla natura economica della stessa. Se obbligati, a quel punto, dovranno interfacciarsi con il loro broker di fiducia per l’attivazione di un’assicurazione catastrofale ad hoc, ovviamente meglio se con decorrenza dal 1° aprile 2025.
Segnaliamo infine che, per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare le FAQ dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che forniscono indicazioni dettagliate sull’applicazione dell’obbligo assicurativo e sulle modalità di adeguamento.
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