26 Marzo 2025
ANAC interviene sul divieto di pantouflage


Un dirigente di una società in-house non può
essere assunto da un gruppo societario privato se,
nei tre anni precedenti, ha esercitato poteri autoritativi
e negoziali
nei confronti di una società controllata del
medesimo gruppo.

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Divieto di pantouflage: nuovo parere ANAC

È quanto stabilisce Anac nel parere dell’11
marzo 2025
,
fasc.
n. 796
 
chiarendo l’applicazione del
divieto di pantouflage previsto dall’art. 53,
comma 16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001. 

La norma prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego
, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti”.

L’art. 21, del d.Lgs. n. 39/2016 ha esteso poi il divieto di
pantouflage anche ai dipendenti di “enti pubblici” e di “enti di
diritto privato in controllo pubblico” che siano titolari di
incarichi contemplati nel decreto, compresi “i soggetti esterni
con i quali l’amministrazione l’ente pubblico o l’ente di diritto
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro
subordinato o autonomo”.

Ratio della norma è la riduzione del rischio
che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti
sullo svolgimento dei compiti
istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione
opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal
servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

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Applicabilità del divieto di pantouflage: il caso in esame

Il caso riguarda un soggetto che ricopriva il ruolo di RUP in un
affidamento dove la società adesso interessata alla sua assunzione
era appaltatrice in RTI con un’altra impresa.

Nello specifico, il soggetto svolgeva il ruolo di
Responsabile Unico di Progetto, con adozione di
atti fondamentali nella gestione dell’appalto, tra cui la
convalida di perizie di variante, oltre ad
interagire direttamente con il privato
appaltatore
, influenzando lo svolgimento del
contratto.

Tenendo conto che il divieto di pantouflage proibisce ai
dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri negoziali o
autoritativi di assumere incarichi presso soggetti privati con cui
hanno avuto rapporti nei tre anni precedenti la cessazione del
servizio, l’assunzione oggetto del parere potrebbe per l’Autorità
minare l’imparzialità della PA, alimentando il
rischio che le decisioni adottate siano condizionate dai rapporti
intercorrenti tra impresa e amministrazione.

In conclusione, ANAC ha confermato l’incompatibilità
dell’assunzione
e ribadisce che il divieto di pantouflage
si applica anche nei gruppi societari verticali,
per evitare interferenze nelle decisioni pubbliche e garantire la
trasparenza nei rapporti tra PA e imprese private.

 

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