
Il recente parere della Corte dei conti (Sez. reg. Veneto) espresso con la deliberazione n. 14/2025 risulta di particolare interesse visto che ritorna su alcune argomentazioni, in materia di incentivi per funzioni tecniche, non ancora risolta.
In particolare, e semplificando, le questioni poste dall’istante riguardano la corretta interpretazione/applicazione della previsione contenuta nel comma 2 – ultimo periodo -, dell’art. 45 del codice secondo cui “È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”.
La seconda questione – collegata a questo primo problema – è quella relativa alla incentivazione delle funzioni tecniche (previste nell’allegato I.10) per le concessioni.
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