31 Marzo 2025
Correttivo Codice: attuare la nuova norma sui Consorzi Stabili


1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per
l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera
g), sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100,
comma 4.

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per
l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera
g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i
consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

  1. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati
    cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
    singole imprese consorziate;
  2. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua
    esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese
    esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati
    cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese
    consorziate;

per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le
consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e
comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento
ai sensi dell’articolo 104.»

2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del
regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione
degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui
all’articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di
capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;

b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e
finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono
posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate.

Microcredito

per le aziende

 

Abrogato

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera
d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli
articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici
che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e
gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura
di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono
posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato
esecutore.

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma
2, lettere b), c) e d)
 e 66, comma 1, lettera g), i
requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia
dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i
requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la
partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma
3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi,
dalla consorziata esecutrice.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera
d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara
senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65,
comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce
subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera
d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in
qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal
consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono
integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera
d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la
circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere
sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva
la facoltà di cui all’articolo 97.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera
d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la
propria struttura o tramite le consorziate
indicate 
in sede di gara senza che ciò costituisca
subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei
soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e
c), alle proprie consorziate non
costituisce subappalto. I consorzi di cui agli
articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera
g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio
concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un
consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per
le quali concorre.
 La partecipazione alla gara in
qualsiasi altra forma da parte delle consorziate
designate
 dal consorzio offerente determina
l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui
all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore
economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla
gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli
obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo
97.

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane
possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il
disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e,
nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità
delle consorziate che li costituiscono.

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo
restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del
presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di
questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e
l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li
costituiscono.

8. Con riguardo ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2,
lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di
qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria
sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione
dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni
caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati
dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2.

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