
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12 e 35.13), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
Attenzione: i codici potrebbero essere modificati a seguito dell’adozione dei codici Ateco2025. Ne verrà data indicazione in questa scheda.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
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