2 Aprile 2025
Difficoltà di proseguire l’attività da valutare per la restituzione della NASpI anticipata


In materia di fruizione anticipata della NASpI, l’obbligo restitutorio previsto dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015 deve essere ridotto nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenendo conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata e dell’eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa, per la quale l’anticipazione era stata erogata.
In questo senso si è pronunciata la Cassazione, con l’ordinanza n. 8422 di ieri, 31 marzo 2025, sulla scia della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva respinto il ricorso presentato dall’INPS nei confronti della sentenza di primo grado dichiarativa del diritto di un lavoratore a trattenere il beneficio di anticipazione della NASpI, a lui concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015.

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In particolare, i giudici di merito, sottolineando la natura assistenziale della prestazione, avevano specificato come la liquidazione in un’unica soluzione della NASpI fosse compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato sporadico – nel caso di specie, 161 ore di lavoro intermittente –, a fronte dello svolgimento di un’autonoma attività di lavoro autonomo.
Qualsiasi altra interpretazione della menzionata norma sarebbe stata, a detta dei giudici di prime cure, irragionevole, tale cioè da generare una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, prestando lo stesso lavoro, percepisca la NASpI mensilmente e chi la ottenga sotto altra forma. Veniva così respinta la diversa tesi dell’INPS, fondata invece su un’interpretazione letterale del menzionato art. 8 comma 4, che prevede la restituzione integrale della anticipazione ottenuta in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata.
L’Ente previdenziale presentava, quindi, ricorso in Cassazione.

Investiti della controversia, i giudici di legittimità accolgono il ricorso, specificando in primo luogo come la normativa di cui al DLgs. 22/2015 distingua da un lato l’indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori che abbiano perduto il proprio impiego involontariamente e, dall’altro, l’incentivo all’autoimprenditorialità, avente a oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI, a titolo di incentivo all’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La Corte chiarisce, quindi, che la prima risulta caratterizzata da natura previdenziale, essendo finalizzata a sollevare il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente alla inoccupazione involontaria, mentre la seconda è dotata di natura assistenziale, risultando destinata a fronteggiare le necessità derivanti da un’iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento potrebbe risultare imprescindibile sostenere delle spese iniziali.
Tale anticipazione, prosegue la Corte, non costituisce altro che un “finanziamento di scopo”, destinato all’investimento in un’attività autonoma o di impresa, la cui finalità viene meno in caso di instaurazione di un rapporto di tipo subordinato da parte del beneficiario. Da qui, il menzionato obbligo restitutorio di cui al comma 4 dell’art. 8 del DLgs. 22/2015.

A mitigare la portata sanzionatoria della norma è intervenuta, tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024.
In tale sede, la Consulta ha valorizzato la presenza del rischio di impresa insito nella finalità stessa dell’incentivo e, pertanto, del possibile verificarsi di eventi che potrebbero in concreto far diventare sproporzionata l’integralità dell’obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede.
La Consulta ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015 nella parte i cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

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Dunque, conclude la Corte, la possibilità di ridurre l’obbligo restitutorio deve essere considerata alla luce di tali elementi, anche tenendo conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle eventuali, oggettive, difficoltà riscontrate nella prosecuzione della stessa; ciò in forza di un’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015.



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