3 Aprile 2025
la sfida europea nell’era dei tier USA


Nel marzo 2025, l’amministrazione statunitense ha imposto nuovi dazi contro i servizi digitali offerti da fornitori europei, colpendo in maniera diretta il settore cloud.

Contestualmente, le norme che regolano l’esportazione di tecnologie strategiche, come i chip per l’intelligenza artificiale e i modelli algoritmici avanzati, sono state ridefinite secondo criteri di accesso selettivo, graduati sulla base della prossimità geopolitica agli interessi americani.

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​Le richieste di Connect Europe

L’Europa si sta svegliando al problema.

Connect Europe, precedentemente nota come ETNO, ha presentato un documento contenente raccomandazioni per il Parlamento Europeo in vista del rapporto che sarà elaborato dalla commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia). L’obiettivo principale è rafforzare l’autonomia tecnologica dell’Europa attraverso una serie di interventi strategici.​

Tra le proposte chiave figura la riforma del mercato delle telecomunicazioni, volta a favorire il consolidamento del settore e permettere agli operatori di raggiungere dimensioni adeguate per competere su scala globale. Un esempio citato è l’approvazione nel dicembre 2024, da parte dell’autorità britannica per la concorrenza, della fusione tra Vodafone UK e Three UK. ​

Un altro punto centrale riguarda il sostegno all’innovazione tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo e all’implementazione delle reti 5G standalone, essenziali per abilitare nuovi servizi e applicazioni industriali. Si stima che siano necessari investimenti tra i 25 e i 30 miliardi di euro per raggiungere una copertura completa con frequenze mid-band. ​

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Connect Europe sottolinea inoltre l’importanza di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie emergenti, come il 6G, per garantire la leadership europea nel settore e ridurre la dipendenza da fornitori non europei. A tal fine, la Commissione Europea ha proposto un investimento di 900 milioni di euro per accelerare lo sviluppo e l’adozione di queste nuove tecnologie. ​

Infine, l’associazione evidenzia la necessità di creare un mercato unico delle telecomunicazioni e di garantire condizioni di parità tra gli operatori europei e le grandi aziende tecnologiche globali. Questo include la revisione delle normative esistenti per favorire gli investimenti e la concorrenza nel settore. ​

Queste raccomandazioni mirano a consolidare la sovranità tecnologica dell’Europa, promuovendo un ecosistema digitale competitivo e innovativo a beneficio di cittadini e imprese.

Cispe

Si muove anche l’industria del cloud.

Il CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) sottolinea l’importanza di un’infrastruttura cloud sicura e indipendente in Europa per proteggere i dati da interferenze straniere.

La strategia proposta include:

  • Un modello alternativo: Sfruttare i provider cloud esistenti, anziché tentare di costruire da zero nuovi giganti in stile “Airbus del cloud”.
  • Investimenti nelle infrastrutture cloud europee: Le istituzioni pubbliche dovrebbero privilegiare soluzioni cloud sviluppate in Europa, con un impatto economico stimato di 20 miliardi di euro all’anno se almeno il 10% degli acquisti pubblici adottasse standard Gaia-X.
  • Sicurezza e indipendenza: Le soluzioni cloud dovrebbero operare esclusivamente sotto la giurisdizione UE, evitando influenze esterne.
  • Collaborazione tra fornitori europei: Creare un ecosistema distribuito e resiliente, riducendo la dipendenza dagli hyperscaler globali.

Il concetto di sovranità computazionale e le sue implicazioni

La combinazione tra pressione doganale e regolazione discrezionale dell’export segna un mutamento strutturale nelle dinamiche del diritto globale: le tecnologie non circolano più in forza del principio di libera concorrenza, ma secondo un regime di appartenenza strategica determinato unilateralmente.

La sovranità, in questo quadro, si lega sempre meno al dominio territoriale e sempre più alla capacità di orientare, vincolare e limitare i flussi informazionali e computazionali. L’ordinamento che controlla le infrastrutture, i protocolli di accesso e le condizioni d’uso dei sistemi digitali esercita una prerogativa normativa che trascende la funzione regolativa in senso classico.

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La selezione dei partner commerciali sulla base di criteri politici, l’imposizione di vincoli sulla localizzazione dei dati, la subordinazione dell’accesso al calcolo a verifiche di affidabilità e conformità istituzionale esprimono una nuova forma di potere sovrano, fondato sull’egemonia tecnologica e sull’autonomia strategica.

Sovranità computazionale oltre la sovranità digitale

All’interno di questa trasformazione, il cloud si impone come luogo giuridico primario. La sua struttura non corrisponde a un’infrastruttura neutrale, bensì a un dispositivo critico capace di determinare la disponibilità, la sicurezza e la persistenza delle informazioni. L’ente pubblico che utilizza un’infrastruttura esterna, soggetta a una giurisdizione terza, si priva di una componente essenziale della propria capacità di autodeterminazione. Ogni politica digitale che prescinde dal controllo diretto delle risorse computazionali abdica alla sovranità in senso pieno. L’Unione Europea, nel momento in cui subisce dazi su assetti infrastrutturali che essa non governa, sperimenta una condizione di discontinuità giuridica tra diritto formale e potere effettivo.

Il lessico giuridico dominante continua a impiegare la formula di “sovranità digitale” per descrivere la capacità di un ordinamento di regolare l’ecosistema tecnologico secondo principi propri. Tale espressione, tuttavia, risulta inadeguata a cogliere la natura profonda delle trasformazioni in atto. L’attuale configurazione del potere tecnologico non ruota attorno alla mera disponibilità di reti, dati o applicazioni, ma si radica nella capacità di elaborare informazione attraverso infrastrutture ad alta densità computazionale.

Sovranità computazionale: la posta in gioco

La posta in gioco non riguarda l’accesso ai contenuti, bensì il dominio sul processo che ne rende possibile l’intelligibilità. In questa direzione, si impone una nozione più precisa, giuridicamente più utile: la sovranità computazionale.

La sovranità computazionale coincide con il potere di definire, orientare e disciplinare le modalità di calcolo che sorreggono la produzione automatica della conoscenza. Non si limita alla titolarità formale delle risorse, ma richiede la disponibilità materiale dei nodi strategici attraverso cui l’intelligenza artificiale elabora, trasforma e replica i dati.

Il soggetto che controlla la localizzazione dei server, le pipeline di addestramento, la struttura logica dei modelli generativi e i parametri infrastrutturali del deployment, detiene una potestà normativa diretta sulla grammatica dell’automazione. La governance algoritmica, in tal senso, costituisce un’estensione funzionale della sovranità statale, orientata non più alla custodia dell’ordine giuridico, ma alla determinazione dell’ordine semantico.

Il framework Usa e la classificazione gerarchica degli Stati

L’attuale disciplina statunitense sull’esportazione dei model weights e delle risorse computazionali destinate all’addestramento dei modelli IA definisce un sistema multilivello che ripartisce gli Stati in base alla loro compatibilità strategica. Al vertice, i membri dei Five Eyes e gli alleati preferenziali. In seconda fascia, i partner condizionati da obblighi di localizzazione e verifiche di sicurezza. In posizione subordinata, gli esclusi, privi di qualsiasi titolo per accedere alle architetture critiche. Tale classificazione non risponde a parametri giuridici trasparenti, ma a logiche di affidabilità geopolitica. La normazione tecnica assume così una funzione di selezione ideologica.

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La collocazione dell’Unione Europea nel Tier 2 del Framework for Artificial Intelligence Diffusion

La collocazione dell’Unione Europea nel Tier 2 produce una torsione nel suo statuto giuridico globale. L’UE, pur dotata di una sofisticata architettura regolativa in materia di protezione dei dati, intelligenza artificiale e mercati digitali, si ritrova sottoposta a una gerarchia esterna che subordina il suo accesso al calcolo ad autorizzazioni rilasciate da un’autorità sovrana straniera. In tale scenario, la distinzione tra regole interne e condizioni esterne si dissolve.

L’ordinamento statunitense, nella sua più recente manifestazione di potere normativo, ha eretto un dispositivo giuridico capace di esercitare una funzione selettiva su scala globale.

Il Framework for Artificial Intelligence Diffusion, adottato dall’ordinamento statunitense all’inizio del 2025, introduce un modello regolativo non riconducibile agli strumenti tradizionali del diritto commerciale. La logica interna del provvedimento non ruota attorno a esigenze di tutela economica, né si fonda su criteri di simmetria. L’intero impianto si articola secondo un principio di accesso graduato, strutturato su livelli gerarchici di autorizzazione all’uso di tecnologie strategiche. Ogni ordinamento statale riceve una posizione funzionale nella catena computazionale globale, secondo parametri che rispondono a una razionalità politica, prima che giuridica.

La distinzione in tier produce un dispositivo differenziale che incide sulla capacità normativa degli ordinamenti esclusi o subordinati. La differenziazione tra accesso pieno, accesso limitato e esclusione totale non si limita a regolare lo scambio di beni a duplice uso, ma modula la possibilità stessa di partecipare ai processi decisionali che attraversano le infrastrutture digitali. L’impianto giuridico statunitense seleziona i soggetti abilitati a contribuire alla definizione delle architetture tecnologiche globali, introducendo una cesura tra chi detiene la facoltà di calcolare in proprio e chi dipende da autorizzazioni condizionate.

Le conseguenze per la sovranità computazionale europea

L’Unione Europea si trova all’interno di questa seconda fascia, collocazione che produce effetti giuridici rilevanti. L’accesso parziale alle risorse computazionali fondamentali, vincolato da obblighi di sicurezza e da requisiti di localizzazione, interferisce con la pienezza normativa delle discipline europee in materia digitale. Le regolazioni adottate dalle istituzioni comunitarie, per quanto avanzate sul piano della coerenza sistemica, risultano esposte a un regime materiale di autorizzazione esterna. Il diritto europeo conserva l’integrità del proprio impianto formale, ma si confronta con un limite infrastrutturale che incide sul suo grado di efficacia.

Le conseguenze della riscrittura delle condizioni della reciprocità

In tale quadro, l’unilateralismo statunitense non si manifesta attraverso un rifiuto della cooperazione, bensì attraverso una riscrittura delle condizioni della reciprocità. La cooperazione multilaterale, se inserita in questa griglia, assume la forma di un’adesione condizionata a un’architettura normativa imperniata sul controllo del calcolo.

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La struttura di autorizzazione articolata su più livelli suggerisce una trasformazione profonda del diritto internazionale pubblico. Le categorie classiche – sovranità, uguaglianza giuridica, parità di accesso – risultano disallineate rispetto a un impianto normativo che produce status differenziati in base alla capacità tecnica di ciascuno Stato. La potenza regolativa si esercita attraverso l’infrastruttura, che diventa il luogo giuridico nel quale si misura la pienezza di un ordinamento. La disponibilità diretta di capacità computazionale, nella logica espressa dal framework statunitense, assume un valore costitutivo.

L’impatto sulla agibilità normativa Ue

Il posizionamento dell’Unione Europea all’interno del secondo livello del framework americano per la diffusione dell’intelligenza artificiale produce conseguenze dirette sulla sua agibilità normativa. L’accesso subordinato a tecnologie computazionali strategiche, regolato da autorizzazioni esterne e accompagnato da vincoli di localizzazione, riduce la disponibilità di strumenti necessari per l’attuazione di una politica digitale autonoma.

Le norme europee in materia di intelligenza artificiale, cloud e sicurezza cibernetica mantengono coerenza interna e completezza formale, ma incontrano una soglia materiale che impedisce la piena realizzazione degli obiettivi dichiarati. La mancanza di un’infrastruttura computazionale europea ad alta intensità introduce un elemento di dipendenza che incide sulla capacità di trasformare la volontà normativa in comando effettivo.

Il divario tra regolazione formale e dipendenza infrastrutturale

Ogni infrastruttura digitale esterna alla giurisdizione dell’Unione produce una discontinuità tra il momento della deliberazione e quello dell’attuazione. Le norme che disciplinano il trattamento dei dati, la supervisione algoritmica o l’interoperabilità tra sistemi non incontrano ostacoli sul piano della legittimità, ma risultano condizionate nella loro efficacia ogni volta che il flusso computazionale attraversa un nodo controllato da soggetti terzi. Il controllo materiale del calcolo risulta cruciale. La possibilità di rendere vincolante una prescrizione normativa dipende, in larga misura, dalla titolarità delle architetture che elaborano, archiviano, trasmettono e replicano l’informazione.

Nel marzo 2025, l’amministrazione statunitense ha incluso i servizi cloud tra i settori soggetti a dazio, colpendo in modo diretto fornitori europei che operano su scala transnazionale. L’iniziativa ha coinciso con l’inasprimento delle restrizioni su componenti fondamentali per l’addestramento e l’inferenza di modelli IA di ultima generazione. Le principali imprese europee attive nel settore, incluse quelle che operano nel perimetro della difesa e della sanità pubblica, hanno segnalato l’impossibilità di ottenere autorizzazioni stabili per l’accesso alle risorse computazionali necessarie. Il blocco di fatto su chip, acceleratori e modelli pre-addestrati rende incerta qualsiasi strategia industriale che presupponga continuità nell’uso di tecnologie critiche.

A rischio la sovranità normativa Ue

L’autonomia strategica, nei documenti ufficiali dell’Unione, viene enunciata come obiettivo di lungo termine. Tuttavia, i dati relativi all’importazione di servizi cloud e all’origine dei modelli AI più diffusi attestano una dipendenza sistemica da fornitori statunitensi. Le proposte legislative e gli atti delegati non colmano questo scarto. L’esistenza di norme europee pienamente vincolanti sul piano interno non modifica il quadro materiale di una subordinazione infrastrutturale. La sovranità normativa richiede, per sua stessa natura, la capacità di determinare il ciclo completo di esecuzione della regola. In assenza di un controllo diretto sui dispositivi che traducono i testi normativi in operazioni computazionali, l’ordinamento europeo si espone a una condizione eterodiretta.

L’accesso condizionato ai centri di calcolo e ai modelli di fondazione comporta una compressione della capacità regolativa. Le autorità indipendenti, i garanti, le corti e le amministrazioni, pur dotate di competenze specifiche e poteri effettivi, operano entro limiti imposti dalla struttura materiale dei flussi. La giurisdizione, se non accompagnata da una proprietà giuridica delle risorse tecniche, perde consistenza. Le piattaforme globali, in quanto titolari delle infrastrutture, definiscono le regole di interoperabilità, selezionano gli standard, decidono la velocità di aggiornamento dei modelli. L’ordinamento europeo, privo di una propria architettura cloud ad alta intensità e di modelli linguistici pubblici, subisce queste scelte come vincoli.

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