
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8229/2025, ha stabilito che è legittima la sanzione amministrativa inflitta al presidente del Collegio sindacale di una banca che:
– omette di rilevare, segnalare e contribuire a sanare i profili di criticità e di inattendibilità del c.d. dividend discount method, quale metodo di determinazione del valore delle azioni dell’istituto, benché tali aspetti critici potessero essere desunti da una serie di circostanze ignorate sia dal CdA che dal Collegio sindacale;
– pur essendo diretto destinatario di una specifica richiesta di chiarimenti sui c.d. finanziamenti “baciati”, formulata da un socio in assemblea, non fornisce al riguardo alcuna risposta.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi degli artt. 144 e 145 del DLgs. 385/93, infatti, il componente del Collegio sindacale risponde a titolo di dolo o di colpa dell’omesso o del carente adempimento dei doveri di controllo e di ispezione di cui all’art. 2403 comma 3 c.c., non diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale dell’illecito amministrativo di cui alla L. 689/81, che esclude forme di responsabilità oggettiva.
I sindaci, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo in ragione della loro funzione, gravando su di essi:
– l’obbligo di vigilanza a salvaguardia degli interessi degli azionisti;
– l’obbligo di verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società secondo i parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare di vigilanza;
– l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia.
Si tratta di poteri-doveri di vigilanza e controllo interno riconducibili a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale.
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