4 Aprile 2025
Industria 4.0: chiarimenti Agenzia delle Entrate


Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

L’articolo 1, comma 1051, della legge di bilancio 2021 ha previsto che ”tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 105 8ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.

L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Agevolazione

Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.

Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale comunicazione preventiva “dimenticata” può essere trasmessa senza dover ricorrere all’istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Agevolazione per gli oneri accessori

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 marzo 2025, n. 60, ha chiarito che, nel caso di investimenti in beni Industria 4.0 prenotati in un dato anno, l’importo degli oneri accessori non preventivabili alla data della prenotazione, sconta il credito d’imposta con la percentuale dell’anno successivo, ma resta salvo il maggior credito sull’ammontare dell’investimento prenotato.

Nel caso di specie, era stato acquistato un macchinario 4.0 con prenotazione avvenuta nel 2021, realizzato e interconnesso poi nel 2022. Sempre nel 2022 era stato acquistato un ulteriore macchinario, a sé stante, e sostenuti oneri accessori, relativi sia al primo che al secondo macchinario; tali spese non erano però preventivabili dall’inizio.

La questione riguarda la misura dell’aliquota agevolativa applicabile, soprattutto con riferimento a tali oneri accessori. Il costo agevolabile ai fini del bonus investimenti Industria 4.0 va infatti calcolato in base all’articolo 110, del TUIR includendo gli oneri accessori di diretta imputazione.

In queste situazioni, ci si chiedeva se l’investimento prenotato potesse, o meno, usufruire della percentuale più elevata (quella dell’anno della prenotazione) ed anche che aliquota dovesse essere applicata al costo eccedente.

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Procedura celere

 

La determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, unitamente alla valutazione circa la corretta prenotazione dello stesso (mediante formalizzazione di un impegno contrattuale accompagnato dal versamento di un acconto minimo del 20 per cento) risultano dirimenti ai fini dell’individuazione dell’anno in cui ”incardinare” il costo del bene.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate richiama la risposta n. 57, in merito alla possibilità di godere del beneficio del credito di imposta in virtù di un acconto effettuato in un anno risultato ex post inferiore all’ammontare della prenotazione del 20 per cento dell’investimento complessivo, è stato specificato che ”nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20 per cento) in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018 l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall’ articolo 1 comma 60, della legge n. 145 del 2018” (sottolineature aggiunte). Tale chiarimento, seppure riferito all’ipotesi di revisione successiva in aumento del ”costo originariamente pattuito” di un bene agevolato, può trovare applicazione anche in caso di oneri accessori non preventivabili in origine, come quelli descritti nell’istanza afferente all’Impianto

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già resi, ha confermato che sulla parte di costo coperta dall’acconto 20% spetta il credito d’imposta nella misura vigente nell’anno della prenotazione e che invece all’eccedenza di oneri accessori (non preventivabili alla data dell’ordine) si deve applicare la misura del credito vigente nell’anno successivo, ossia quello in cui gli stessi sono sostenuti.

Comunicazione ex ante al GSE obbligatoria anche con ordine antecedente al 30 marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 marzo 2025, n. 69, ha chiarito che è necessaria la comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024, anche se la prenotazione è precedente a tale data.

Nessuna sanzione sarà comminata, in ogni caso, a coloro che ottemperano a tale obbligo comunicativo a seguito del chiarimento reso dall’Agenzia.

L’articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Nel caso sottoposto all’esame, una società ha realizzato ad aprile del 2024 l’acquisto di un macchinario con caratteristiche Industria 4.0, la cui prenotazione (ordine vincolante al fornitore) risaliva a gennaio dello stesso anno.

Il contribuente riteneva che, in questo caso, la comunicazione ex ante non dovesse essere presentata, in quanto la stessa è richiesta limitatamente agli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, cioè per i quali il primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili sia successivo a tale data.

Nessun dubbio sulla necessità di presentare la (sola) comunicazione ex post, richiesta dal DM 24 aprile 2024 (articolo 2, comma 4) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ha sostenuto la necessità di effettuare anche la comunicazione ex ante al GSE, sostenendo che per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 è necessaria:

  • la comunicazione preventiva
  • la comunicazione ex post per aggiornare i dati già trasmessi.

La doppia comunicazione è obbligatoria, anche qualora l’ordine vincolante al fornitore sia stato eseguito anteriormente al 30 marzo 2024.

Richiamando, infine, i chiarimenti resi in materia, l’Agenzia ha ricordato che non vi sono termini tassativi per trasmettere la comunicazione ex ante, la quale deve comunque essere trasmessa anteriormente a quella di completamento per poter avviare la compensazione del credito.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

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