
Con l’approvazione del decreto istitutivo del Consiglio dei Ministri (LINK), è stato completato il procedimento per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata Toscana. Il territorio interessato dalla ZLS comprende quattro porti – Livorno, Piombino, Portoferraio e Carrara -, due interporti – l’Interporto Vespucci di Guasticce (LI) e l’Interporto Toscana centrale di Prato – insieme al sistema aeroportuale di Pisa.
Le imprese che investono nel perimetro della Zona logistica semplificata in Toscana possono beneficiare degli incentivi e delle semplificazioni amministrative, previste in base alle normative sul tema. La legge 15/2025, di conversione del Dl 202/2024 (“milleproroghe”), riconosce un credito d’imposta agli investimenti realizzati dalle imprese nel perimetro della Zona logistica semplificata dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, stabilendo un limite di spesa di 80 milioni di euro.
Segnaliamo che in riferimento a tale contributo, è stato recentemente completato il quadro documentale che risolve le incertezze giuridiche sui destinatari degli incentivi:
- grazie all’azione congiunta della nostra Confindustria Toscana Centro e Costa con Confindustria nazionale, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando i codici ATECO dei settori esclusi dal credito d’imposta, perimetrando così in modo puntuale i soggetti ammessi al beneficio;
- la Regione Toscana ha pubblicatol’elenco – più accurato rispetto alla cartografia sino ad oggi disponibile – delle particelle catastali incluse (totalmente o parzialmente) all’interno della ZLS Toscana, e rientranti nelle “zone 107.3.c”– d. zone in deroga, requisito indispensabile per accedere al credito d’imposta;
- l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i moduli per l’accesso al credito d’imposta riservato alle aziende che investono nella Zona Logistica Semplificata.
In vista dell’apertura della finestra temporale per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili al credito d’imposta, riportiamo una sintesi aggiornata dell’incentivo.
Chi può accedere al credito d’imposta
Possono accedere al credito d’imposta:
- tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’art. 3 del Decreto 30 agosto 2024, che ha definito le modalità di accesso al contributo;
- l’ambito territoriale ammesso al beneficio è circoscritto alle “zone 107.3.c”- c.d. zone in deroga – della Zona logistica semplificata, cioè limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Rientrano tra le aree in deroga:
- per la provincia di Livorno i Comuni di: Collesalvetti; Livorno – limitatamente alle sezioni indicate in allegato alla Carta degli Aiuti (LINK) – Rosignano Marittimo; Campiglia Marittima; Piombino.
- per la provincia di Massa Carrara i Comuni di: Carrara; Massa; Montignoso.
Per quanto riguarda la ZLS TOSCANA, sono disponibili sul portale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, i seguenti documenti:
- Piano di Sviluppo Strategico
- Allegato I: Elenco delle particelle catastali dei Comuni inclusi nella ZLS Toscana
- Allegato II: Elenco dei Comuni inclusi nella Zona logistica semplificata Toscana ammissibili e non ammissibili alla deroga 107.3.c
- Allegato III: Allegati cartografici al Piano
scaricabili al link che segue:
E’ necessario fare riferimento ai documenti sopra elencati per la puntuale individuazione delle aree inserite nel perimetro della ZLS Toscana e per l’individuazione della mappatura per l’accesso al credito d’imposta.
Soggetti esclusi
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (LINK), l’agevolazione non si applica alle imprese che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica (codice ATECO 24.1 “Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe”)
- carbonifera (codice ATECO 05.1 “Estrazione di antracite e litantrace”)
- della lignite (codice ATECO 05.2 “Estrazione di lignite”)
- dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49 “Trasporto terrestre e Trasporto mediante condotte”; codice ATECO 50 “Trasporto marittimo e per vie d’acqua” – ad esclusione dei codici 50.10.00 “Trasporto marittimo e costiero di passeggeri” e 50.30.00 “Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)” – ; codici ATECO 51 “Trasporto aereo”)
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11 “Produzione di energia elettrica”; codice ATECO 35.12 “Trasmissione di energia elettrica”; codice ATECO 35.13 “Distribuzione di energia elettrica”)
- della banda larga, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codice ATECO 64 “Attività di servizi finanziari”; codice ATECO 65 “Assicurazioni, Riassicurazioni e Fondi Pensione”; codice ATECO 66 “Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative”).
Attenzione: i codici potrebbero essere modificati a seguito dell’adozione dei codici Ateco2025. Ne verrà data indicazione dall’Agenzia delle Entrate al seguente LINK.
L’agevolazione inoltre non si applica:
Progetti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e cioè:
a) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
b) l’ampliamento di uno stabilimento già esistente;
c) la diversificazione della produzione;
d) il cambiamento fondamentale/la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo;
e) l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che sarebbe stato chiuso.
Spese ammesse
Le spese devono essere relative all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto.
Entità del progetto di investimento
Il costo complessivo dei beni agevolati va da 200.000 euro a 100 milioni di euro, per ciascun progetto di investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa beneficiaria.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Imputazione temporale degli investimenti
Come previsto nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Per la determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si fa riferimento agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a prescindere dai principi contabili adottati.
Grandi Imprese
Come previsto espressamente dalla normativa comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale gli aiuti possono essere concessi alle grandi imprese solo per gli investimenti destinati “alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata”. Pertanto, per le grandi imprese il credito è concesso per l’acquisizione di beni strumentali facenti parte di un “investimento iniziale a fronte di una nuova attività economica”.
Credito d’imposta – Misura dell’agevolazione
Fermo restando il limite complessivo di spesa (per l’anno 2025 pari a 80 milioni di euro, come stabilito dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe pubblicata sulla GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025), agli art. 3 commi 14 octies, novies e decies), il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati sopra, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
AMMONTARE INVESTIMENTO | DIMENSIONE D’IMPRESA | CREDITO D’IMPOSTA |
Fino a 50 milioni € | Grande | 15% |
Media | 25% | |
Piccola | 35% | |
Sopra i 50 milioni€ | Grande | 15% |
Media | 15% | |
Piccola | 15% |
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto», descritto all’art. 2 comma 20 del regolamento UE n. 651/2014:
l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, è calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), dove R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata (pari per la ZLS Toscana al 15%), A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR (il parametro C, quindi, non rileva per i progetti di investimento finanziabili nella ZLS Toscana).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento richiesto anche per le imprese non obbligate alla revisione).
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. L’inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici.
Procedure e termini
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta le aziende dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
Salvo casi specifici individuati dall’Agenzia delle Entrate, si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 19 giugno 2025 al 23 giugno 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.
- dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
Anche in questo caso, salvo specifiche fattispecie individuate dall’Agenzia delle Entrate, si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In quest’ultima comunicazione, c.d. comunicazione integrativa, tra l’altro, devono essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Per l’invio della “comunicazione” e della “comunicazione integrativa” devono essere utilizzati i modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2025, disponibili con le relative istruzioni al link che segue:
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della “comunicazione” è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”.
La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”.
I software sono disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate al link che segue:
Fruizione del credito d’imposta ZLS
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nella delega di pagamento va indicato il codice tributo “7038”. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale viene resa nota la percentuale del credito spettante a ciascun beneficiario e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica la fruibilità del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati
Invitiamo le imprese rientranti nel perimetro della Zona logistica semplificata o comunque interessate ad avere ulteriori informazioni e a rimanere aggiornate sul tema, a contattare le Delegazioni di Livorno e Massa Carrara:
Silvia Civalleri s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it
Gabriele Martelli g.martelli@confindustriatoscanacentroecosta.it
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