
Con la risposta a interpello n. 91 dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo erogato per la riduzione del canone di locazione, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca.
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