16 Aprile 2025
Polizze catastrofali per le imprese: i punti interrogativi ancora da chiarire


(a cura dell’avv. Lorenzo Scapellato)

Sin dalla sua introduzione con l’ultima legge di bilancio, l’obbligo in capo a tutte le imprese (sono esonerate solo quelle agricole) iscritte nel relativo registro di assicurarsi contro le catastrofi naturali, ha scatenato un acceso dibattito, intensificatosi nell’approssimarsi della scadenza inizialmente fissata (al 31 marzo 2025) per l’adempimento, e culminato con il provvedimento del 28 marzo che ha stabilito una salomonica proroga differenziata.

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Mentre per le grandi imprese il termine è rimasto lo stesso, con un periodo “di grazia” di tre mesi nei quali non ci saranno conseguenze sostanziali in caso di mancata assicurazione, per le medie imprese è slittato al prossimo 1 ottobre e per le piccole al 1 gennaio 2026.

Nel frattempo, seppure sia stata compresa dagli operatori interessati la volontà di ridurre gli oneri dei rimborsi a carico dello Stato in caso di calamità naturale, garantendo altresì il principio di mutualità – per il quale assicurandosi tutte le imprese i premi dovrebbero ridursi, anche a vantaggio delle aziende più a rischio –  rimane la necessità di dirimere alcuni dubbi relativi al perimetro della normativa ed alle conseguenze per le imprese.

Allo stato è chiaro che i rischi da assicurare sono afferenti ad alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana, nonché il fatto che i danni indennizzabili saranno solo quelli materiali ai fabbricati ed al loro contenuto, restando esclusi quelli indiretti (es. business interruption) e quelli causati da comportamenti dell’uomo, conflitti, sabotaggi, tumulti, radioattività, inquinamento.

Al contempo, suscita perplessità l’obbligo di copertura dei beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (fabbricati, impianti, attrezzature ecc.) anche condotti in locazione, se non già assicurati dal proprietario; ne deriva un potenziale sbilanciamento dei rapporti tra il locatore non imprenditore, non obbligato alla copertura delle sue proprietà, e il conduttore imprenditore che si troverebbe di fatto a costituire un rapporto assicurativo in favore del terzo.

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La norma stabilisce altresì che in presenza di abusi edilizi non è possibile assicurare l’immobile, senza però distinguere tra le tipologie e la rilevanza di abusi, né tenere conto del contesto fattuale e, per esempio, della vetustà dell’immobile.

Altro tema sul quale c’è grande incertezza e attenzione è la temuta esclusione dell’azienda priva di copertura da qualsiasi forma di agevolazione o di incentivo pubblico. La legge prevede genericamente che del mancato rispetto dell’obbligo assicurativo si deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, ma il decreto attuativo pubblicato a gennaio non ha chiarito l’ambito di questa rilevante conseguenza negativa (in particolare se si intendano incluse le agevolazioni fiscali e contributive, o le misure che riguardano il lavoro).

Restano, tra gli altri, ancora nebulosi i parametri relativi ai premi e agli impegni che saranno richiesti alle imprese per la mitigazione dei rischi.

Si tratta di aspetto decisamente rilevante, soprattutto in questa prima fase nella quale il principio di mutualità sopra richiamato appare di fatto pregiudicato per effetto della differenziazione cronologica dei termini per l’obbligo della stipula dell’assicurazione a seconda della dimensione dell’impresa.

Spetta ora al Ministero del Made in Italy affrontare, e auspicabilmente chiarire con efficace regolamentazione, i diversi temi di interesse, interloquendo con le associazioni di categoria sulla scorta dei recenti confronti che hanno condotto alla proroga; nel frattempo, anche Ania ha manifestato la disponibilità all’apertura di un tavolo con le imprese volto alla condivisione di linee guida sugli aspetti rilevanti dei contratti assicurativi.



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