
Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la sentenza del 10 aprile 2025, pronunciata nella causa C-723/2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le norme europee in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione non ostano a una legislazione nazionale che esclude l’accesso alla procedura di esdebitazione per il debitore che abbia agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori di un terzo. Il caso ha origine da una vicenda giudiziaria spagnola riguardante due amministratori societari coinvolti in procedure concorsuali fraudolente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5883 del 5 marzo 2025, ha riaffermato con fermezza che le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore solo se, oltre al rispetto formale dei requisiti statutari, dimostrano di applicare concretamente i principi di democraticità e partecipazione dei soci alla gestione dell’ente. In assenza di tali condizioni sostanziali, viene meno il diritto al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
A partire dalle ore 12 di oggi, 14 aprile 2025, le industrie tecniche e di post-produzione cinematografica e audiovisiva potranno accedere alla nuova sessione per la richiesta del credito d’imposta per l’anno 2025, misura prevista dall’art. 17, comma 2, della legge n. 220/2016, che intende sostenere gli investimenti nel settore in chiave tecnologica e infrastrutturale. La misura, come comunicato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, prevede la disponibilità complessiva di 12 milioni di euro sotto forma di credito d’imposta, destinato a progetti conclusi, anche se sviluppati in più annualità, purché le spese siano state interamente sostenute e saldate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda.
L’Agenzia delle Dogane, con avviso dell’11 aprile 2025, ha annunciato l’avvio della fase di addestramento per la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all’importazione, una delle componenti strategiche del percorso di digitalizzazione e semplificazione dei processi doganali previsti nell’ambito del progetto AIDA 2.0. A partire dal 14 aprile 2025, sarà disponibile in ambiente di test la nuova funzionalità, che coinvolge esclusivamente le dichiarazioni doganali in procedura ordinaria quando l’ufficio doganale di presentazione delle merci e quello di controllo e supervisione sono entrambi localizzati all’interno del territorio nazionale.
Con la Risposta con principi di diritto n. 2/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli obblighi informativi e documentali imposti ai prestatori di servizi di pagamento in relazione alle transazioni transfrontaliere, nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte a livello europeo con la Direttiva (UE) 2020/284 e il Regolamento (UE) 2020/283, entrambi parte del pacchetto normativo adottato dal Consiglio dell’Unione europea per il contrasto alle frodi in materia di IVA. Al centro dell’intervento interpretativo vi è il chiarimento secondo cui la valutazione dell’idoneità e dell’utilità delle informazioni raccolte e comunicate dai prestatori di servizi di pagamento non rientra nella loro sfera di responsabilità.
Con il Provv. 176284 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova tornata di comunicazioni destinate ai titolari di partita IVA, relative a anomalie riscontrate nei dati IVA per il periodo d’imposta 2022. Il documento si inserisce nel solco tracciato dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, e mira a favorire la compliance fiscale volontaria, anticipando i controlli e dando la possibilità ai contribuenti di correggere eventuali errori o omissioni tramite ravvedimento operoso.
Con il Provv. 176203 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i livelli di affidabilità fiscale relativi all’anno d’imposta 2024 che danno accesso ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017. Il provvedimento, adottato ai sensi dei commi 12 e 17 dello stesso articolo, rappresenta un tassello fondamentale per l’attuazione della riforma fiscale, premiando i contribuenti che, anche tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi, dimostrano elevati livelli di affidabilità.
Con il Provv. 176087 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e operative per l’acquisizione dei dati precalcolati necessari ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024 e per l’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativa ai periodi d’imposta 2025 e 2026. Il documento completa il quadro tracciato dai precedenti provvedimenti in materia ISA, delineando un articolato sistema di accesso massivo e puntuale ai dati, sia per i contribuenti direttamente sia per gli intermediari delegati, nell’ottica di una piena digitalizzazione e trasparenza del rapporto tra Fisco e contribuente.
Con la RM 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo formale che, ai fini del calcolo dell’anzianità di partecipazione per la riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile a specifiche prestazioni di previdenza complementare, si deve tener conto dell’intero periodo di partecipazione maturato dal contribuente, anche se riferito a più forme pensionistiche complementari a cui egli sia contemporaneamente iscritto, purché non abbia esercitato il riscatto totale della posizione. Il chiarimento nasce da un’istanza presentata da un’associazione di categoria, la quale ha evidenziato la necessità di definire il criterio corretto per determinare l’anzianità utile all’ottenimento della riduzione progressiva dell’aliquota fiscale, prevista per determinate prestazioni pensionistiche complementari, come le rendite integrative temporanee anticipate (RITA), le anticipazioni sanitarie, il riscatto per inoccupazione, la prestazione in caso di invalidità o morte, e le prestazioni definitive in capitale o rendita.
Con l’Interpello 96/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una dettagliata analisi in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 ai servizi accessori resi all’interno di parchi tematici e parchi acquatici, in particolare riferendosi a due prestazioni specifiche: il servizio di parcheggio e il noleggio di ombrelloni e cabanas. L’istanza di interpello è stata presentata da ALFA S.p.A., società che gestisce due distinti parchi in forma stabile: uno a tema classico (AlfaX) e l’altro acquatico (AlfaY), entrambi situati nella medesima area geografica.
Il legislatore, in attuazione della Riforma fiscale, ha previsto che: per i contributi in c/capitale incassati dal 2025 permane la tassazione con il criterio di cassa, ma è soppressa la possibilità di rinviare detta tassazione in 5 rate annuali di pari importo. Si procede, nel seguito, ad una panoramica del corretto inquadramento dei contributi pubblici ed all’analsi degli effetti delle novità intervenute per i contributi in c/capitale.
Come di consueto, si riepilogano le cause di esclusione che operano ai fini dell’applicazione degli ISA 2025, per il periodo d’imposta 2024. A tal fine merita evidenziare che quest’anno: non sono state introdotte nuove cause, essendo sostanzialmente confermate quelle a regime l’eventuale applicazione di una causa di esclusione comporterà l’esclusione anche dalla possibilità di aderire al CPB per il biennio 2025-2026.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato in data 10 aprile 2025 le FAQ relative al credito d’imposta per investimenti in Transizione 5.0, previsto dall’articolo 38 del DL 19/2024. Novità principali dell’aggiornamento Tra le modifiche più rilevanti comunicate sul sito del Ministero, si menziona quanto segue: FAQ 4.23 – Introduce una procedura semplificata per il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi indicati all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 del DM 24 luglio 2024 FAQ 4.24 – Chiarisce come applicare la procedura semplificata in caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati, includendo esempi pratici FAQ 4.25 – Riguarda i beni acquistati inizialmente in leasing e poi riscattati, precisando che per accedere alla procedura semplificata si deve considerare il periodo teorico di ammortamento fiscale come se il bene fosse stato acquistato in proprietà, utilizzando i coefficienti del DM 31 dicembre 1988.
In tema di locazioni, la richiesta di pagamento degli interessi contrattualmente pattuiti dalle parti in conseguenza degli oneri sopportati dal locatore per la ristrutturazione dell’immobile, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto; pertanto solo a seguito di tale richiesta il locatore può esigere il pagamento degli interessi. Ne consegue che ove non sia stata richiesta la corresponsione, l’ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell’imposizione.
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