15 Aprile 2025
Dall’Agenzia richieste di chiarimento sugli aiuti Stato COVID con criticità


A fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni fiscali fruite nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework), altrettanto numerose appaiono tuttora le incertezze che sin dall’origine hanno caratterizzato la materia.

Si ricorda che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la Commissione europea ha adottato il Temporary Framework, il quale prevedeva, ai fini che qui rilevano, una sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”, nel quale confluivano gli aiuti ricevuti dalla c.d. impresa unica a condizione che il valore totale degli stessi non eccedesse taluni massimali specificatamente previsti (pari a complessivi 1.800.000 euro) e una sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” che prevedeva, al ricorrere di ulteriori e più rigorose condizioni, la possibilità di fruire di massimali più elevati (pari a complessivi 10.000.000 di euro). Tali massimali riguardano gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Inoltre, in conformità con il Temporary Framework, il legislatore nazionale ha adottato, mediante il DL 41/2021, il c.d. regime ombrello atto a identificare gli aiuti di matrice fiscale che avrebbero potuto fruire dei massimali più elevati previsti dalla sezione 3.12 e, con il DM dell’11 dicembre 2021, ha definito le modalità di monitoraggio e controllo oltreché il contenuto dell’autodichiarazione che i soggetti beneficiari degli aiuti ricadenti nel regime ombrello erano tenuti a presentare.

Ciò posto, e avendo riguardo alla verifica dei massimali, tale decreto prevede all’art. 2 comma 3 che ai “fini del rispetto dei diversi massimali […] rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021” ovvero:
– la data di approvazione della domanda di aiuto;
– la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti di imposta;
– la data di entrata in vigore della normativa.

Tale tipizzazione normativa appariva essenziale al fine di identificare con esattezza la data di messa a disposizione delle agevolazioni evitando, dunque, incertezze interpretative in merito alla verifica dei massimali previsti nonché all’appartenenza ad una data impresa unica. E la stessa Agenzia delle Entrate, con le istruzioni alla compilazione dell’autodichiarazione, aveva chiarito quale dovesse essere la data di concessione delle misure agevolative stabilendo, a titolo esemplificativo, che l’abbuono IRAP di cui all’art. 24 del DL 34/2020 dovesse considerarsi concesso in data 19 maggio 2020 (cioè data di entrata in vigore della normativa).

Ciò premesso, si rappresenta che le richieste di chiarimenti in materia di aiuti di stato a oggi pervenute si fondano sul contenuto di visure rilasciate dal MIMIT nel quale sono identificati gli aiuti beneficiati dall’impresa unica e la relativa data di concessione. A ben vedere, tuttavia, la data di concessione presente in dette visure differisce da quella che, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto essere considerata la data di effettiva messa a disposizione.
Tale distonia parrebbe derivare dal funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il MIMIT e nello specifico dalla previsione secondo la quale gli aiuti automatici fruibili senza specifica autorizzazione si intendono concessi e sono registrati nell’RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono indicati (termine prorogato di un anno per gli aiuti in commento).

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Si riporta il caso di un’impresa unica che ha beneficiato dello stralcio IRAP

Appare dunque evidente la sussistenza di una discrasia tra la nozione di data concessoria prevista dal legislatore nazionale e quella su cui fondano le richieste di chiarimenti notificate dall’Agenzia delle Entrate. E appare ancor più evidente che l’utilizzo di date concessorie differenti, ove ammissibile, porti a risultanze altrettanto differenti avendo riguardo al rispetto dei massimali. Si pensi ad esempio a un’entità parte di un’impresa unica che ha beneficiato dello stralcio IRAP registrato nell’RNA nel mese di aprile 2023 che, seguendo l’impostazione normativa, dovrebbe considerarsi concesso il 19 maggio 2020 ma che, trattandosi di aiuto automatico, viene considerato concesso alla data di trascrizione nell’RNA (per l’appunto aprile 2023).

La situazione si complica nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi la presenza di un superamento dei massimali. Difatti, per effetto di una differente data concessoria, tale superamento può essere impropriamente attribuito a una società dell’impresa unica diversa rispetto a quella che ha effettivamente comportato lo splafonamento, ovvero essere attribuito a una forma agevolativa diversa rispetto a quella che ha generato, per l’appunto, il superamento. Conseguentemente, le richieste di chiarimenti potrebbero portare all’avvio di un contraddittorio endoprocedimentale nei confronti di un’entità che non è causa del citato splafonamento nell’ambito dell’impresa unica generando, così, una dissipazione di risorse sia pubbliche che private.
Si auspicano dunque chiarimenti ministeriali necessari ad agevolare il contraddittorio in essere tra operatori di settore e Agenzia delle Entrate.



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