Decreto attuativo per la riduzione degli interessi passivi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dello scorso 7 marzo è stato pubblicato il Decreto 30/12/2024 che fissa criteri e modalità per il riconoscimento del contributo per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari nei settore agricolo, agroalimentare e della pesca. L’aiuto, ricordiamo, era stato istituito con il Decreto agricoltura (DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge12 luglio 2024, n. 101,) varato lo scorso anno. Lo stanziamento ammonta a 21 milioni di euro, di cui un milione per il 2024 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
La misura prevede in intervento a favore delle aziende che sottoscrivono finanziamenti bancari della durata massima di 5 che consiste in un contributo pubblico che copre fino al 50% del tasso annuo applicato dall’istituto finanziario concedente. Il contributo è concesso nei limiti degli aiuti “de minimis” accordati a ciascun comparto.
Della agevolazione, gestita da AGEA, possono beneficiare le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che alla data della presentazione della domanda hanno, tra gli altri requisiti ex art. 3 del Decreto in commento:
- sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
- firmato un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all’art. 4 del’ anzidetto Decreto. Nello specifico, la concessione del contributo è condizionata all’ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria. Il finanziamento deve avere una durata massima di 5 anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
Solo a fronte della delibera di concessione del finanziamento, e del relativo contratto di finanziamento, è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento medesimo. Tale agevolazione è riconosciuta previa verifica del soggetto gestore – AGEA – della ammissibilità dei requisiti soggettivi e oggettivi del Decreto in parola.
Il contributo è erogato sul conto corrente bancario indicato dall’Impresa in fase di domanda, previa dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento.
La procedura per la presentazione delle domande verrà gestita da Agea, che pubblicherà le istruzioni operative entro il 27 marzo. In attesa delle Istruzioni di Agea alleghiamo il testo del Decreto ministeriale.
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