
Polizze catastrofali per le Pmi: ecco la proroga
Arrivata la proroga dell’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizza anticatastrofale. Il termine di adesione alla polizza, in scadenza il 31 marzo, è stato differito al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. È quanto stabilito dal D.L. 31 marzo 2025 n.39,pubblicato in Gazzetta Ufficialeil 31 marzo scorso. Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno, però, le disposizioni di legge per ulteriori 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo assicurativo. Durante tale periodo, non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, anche con riferimento a quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
INPS
Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: le novità per il 2025
Con la Circolare n. 72 del 2 aprile 2025, l’INPS ha reso noto i valori di riferimento per l’anno 2025 in relazione alle prestazioni economiche erogate in caso di malattia, maternità, paternità e tubercolosi, aggiornando retribuzioni minime, valori convenzionali, limiti di reddito e importi delle indennità per tutte le categorie di lavoratori interessate, sia del settore privato che autonomo.
Contribuzione in agricoltura. Dismissione del Cassetto previdenziale per le aziende agricole
L’INPS comunica, con il messaggio n. 1086, la dismissione del Cassetto previdenziale per le aziende agricole a partire dal 1° aprile 2025. Le relative funzionalità sono trasferite, a decorrere dalla medesima data, nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, accessibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”
La dismissione fa seguito al messaggio n. 871 dell’11 marzo 2025, con il quale l’INPS comunicava che i nuovi Avvisi di tariffazione, relativi ai prospetti di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024, sarebbero stati disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente.
L’INPS fornisce, inoltre, una panoramica delle funzioni disponibili nel Cassetto Previdenziale del Contribuente:
ISEE e DSU: nuove regole dal 3 aprile 2025
L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 aprile 2025, fa seguito alle modifiche disposte dal DPCM 14 gennaio 2025 n.13 (in vigore dal 5 marzo 2025) nei confronti del Regolamento ISEE, per ricordare che, per effetto del Decreto interministeriale n. 75/2025, pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro il 2 aprile u.s., sono disponibili il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni.
Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Nuova classificazione delle attività economiche: codice ATECO 2025
Con la circolare INPS 31 marzo 2025, n. 71, l’Istituto adotta, nei propri sistemi informativi, il codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.
Inoltre, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.
Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:
-
il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA); -
il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.
Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzioneeffettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Atti costitutivi del diritto di superficie: imposta di registro al 9%
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 23 del 3 aprile 2025, ha affermato che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Tur, in luogo dell’aliquota del 15% prevista dal terzo periodo del medesimo comma. A tali conclusioni, l’Agenzia è pervenuta allineandosi all’orientamento della Corte di Cassazione, espresso da ultimo con ordinanza n. 27293 del 22 ottobre 2024, in cui è stata affermata l’applicabilità, a un atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8%, prevista, ratione temporis, dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, e non quella del 15% di cui al successivo terzo periodo.
Pronto il servizio di istanza rettifica dati catastali
Con il provvedimentodell’Agenzia del 2 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di predisposizione e presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali, tramite il nuovo servizio web. L’applicativo che consente di correggere o semplicemente di precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le Province del territorio nazionale. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile che quelli titolare del diritto reale. Il nuovo servizio si affianca a quello analogo denominato “Contact center” che continuerà ad essere operativo fino alla data di definitiva dismissione, che sarà resa nota con apposito comunicato.
L’attivazione del servizio sarà resa nota con apposita comunicazione sul sito dell’Agenzia.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 88 del 4 aprile 2025 – iva al 10% peri colliri medicamentosi
Il collirio che, a parere delle Dogane rientra nell’ambito della voce 3004 della Tariffa della Nomenclatura combinata è un medicamento. Di conseguenza, le sue cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%, come previsto dal numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Una società extra Ue che ha ricevuto una prestazione di servizi da una società italiana proprietaria di un autodromo, consistente nell’utilizzo della pista per un evento sportivo, oltre a varie attività complementari alla manifestazione, non può qualificare il servizio ricevuto come una ”prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, operazione che beneficia dell’esenzione Iva, come indicato dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE.
Risposta n. 86 del 3 aprile 2025 – Piccola proprietà contadina: decadenza dalle agevolazioni fiscali
che la vendita dei fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art 2135 c.c. comporta la decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita dalla società, ai sensi dell’art 2, comma 4 – bis del D.L. n, 194/2009
per stabilire il trattamento fiscale applicabile a una transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti. Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell’accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.
Risposta n. 84 del 31 marzo 2025 – chiarimenti sull’acconto dell’imposta sulle assicurazioni
La chiusura, nel 2025, della branch italiana di un’impresa di assicurazione tedesca comporta la possibilità, per la stessa branch, di non versare l’acconto per il 2025, a condizione che non incassi premi anche solo per contratti già esistenti.
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