Assicurazione anti-catastrofe imprese trasporto i rischi senza


Entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese di trasporto italiane sono obbligate a stipulare l’assicurazione anti-catastrofe, ovvero, una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti).

L’obbligo di assicurazione rischi catastrofali, che inizialmente doveva entrare in vigore il 31 dicembre 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe. Le imprese di trasporto, che includono imprese di autotrasportato, aziende di logistica e aziende di trasporti pubblici e privati, devono essere in regola per evitare sanzioni pesanti e conseguenze economiche gravi.

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Assicurazione rischi catastrofali per le imprese di trasporto

La legge stabilisce che tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale devono stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi. Le imprese di autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati,  devono quindi proteggere i propri mezzi pesanti, magazzini, impianti di carico e scarico, e qualsiasi altro bene immobiliare utilizzato per l’attività aziendale.

Assicurazione anti-catastrofe cosa rischia chi non si assicura

Cosa rischiano le imprese autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati che non fanno l’assicurazione rischi catastrofali.

Le imprese di autotrasporto, logistica e trasporti pubblici e privati che non si assicurano, perdono l’accesso a bonus, incentivi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie. Quindi, anche per danni non direttamente legati a calamità naturali, le imprese senza assicurazione potrebbero subire difficoltà nell’ottenere supporto pubblico.

Lo Stato terrà conto dell’inadempimento all’obbligo assicurativo al momento dell’assegnazione di contributisovvenzioni o agevolazioni finanziarie a carico delle risorse pubbliche, incluse quelle destinate agli eventi calamitosi e catastrofali.

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Rischi per le imprese di trasporto che non si assicurano

La mancanza di una polizza assicurativa contro le calamità naturali espone le imprese di trasporto a rischi economici enormi. Senza una copertura adeguata, le banche potrebbero considerare le aziende come troppo rischiose e rifiutare crediti o finanziamenti. Questo potrebbe compromettere gravemente la liquidità dell’impresa, rallentando la sua capacità di operare e crescere. Inoltre, in caso di calamità naturali, l’azienda non sarebbe in grado di recuperare i danni ai propri mezzi pesanti e impianti, con conseguenti interruzioni del servizio e perdite economiche ingenti.

Polizza anti-catastrofe per le imprese di trasporto

Il decreto che attua la legge stabilisce anche i massimali di indennizzo per le polizze. In particolare, le polizze per le imprese di trasporto possono avere massimali fino a un milione di euro per danni a mezzi pesanti e infrastrutture. Per importi superiori, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Le franchigie (parte del danno che resta a carico dell’assicurato) possono arrivare al 15% per polizze con importi fino a 30 milioni di euro, ma per le grandi imprese e le polizze superiori ai 30 milioni, la percentuale di danno a carico dell’assicurato può essere negoziabile.

Cosa deve assicurare un’impresa di trasporto?

Le imprese di trasporto devono assicurare tutte le immobilizzazioni utilizzate per l’esercizio dell’attività, comprese le strutture aziendali, mezzi pesanti, impianti e macchinari. Questo comprende anche attrezzature di carico e scarico, veicoli, magazzini e qualsiasi infrastruttura necessaria per il funzionamento quotidiano dell’impresa. Per i fabbricati, la legge stabilisce che vanno assicurati tutti gli impianti fissi, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Continua a leggere: Obbligo polizza assicurazione rischi imprese posticipato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe





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