Con le conclusioni rese nella causa C-125/24 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che, ai fini dell’esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’art. 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, è irrilevante la circostanza che ricorra la deroga di cui all’art. 86, paragrafo 6, del Codice doganale (per l’insussistenza di un tentativo di frode). Qualora un’obbligazione doganale sia sorta solo a causa dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione in dogana e dell’obbligo di presentazione in dogana o della mancata presentazione della domanda di esenzione dai dazi doganali, la reimportazione delle merci in reintroduzione è esente dall’IVA.
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